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Sentenza

Sentenza n. 614/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza a firma del Responsabile Area Tecnica del Comune di Pienza del 12.09.2024, n. 58, notificata in data 20.09.2024, recante “Ordinanza di rimessione in pristino di opere eseguite in assenza di permesso di costruire – Loc. Podere Strozzavolpi (art. 196, comma 2, LR 65/2014)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, ancorché incognito alla società ricorrente fra cui, in particolare, la relazione di inquadramento tecnico giuridico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pienza dell’08.08.2024; nonchè - per la determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, dell’ammontare del danno conseguente alla demolizione delle opere presunte abusive descritte nell’atto impugnato, nella denegata ipotesi in cui essa dovesse intervenire prima dell’esito del presente giudizio; per la conseguente condanna del Comune di Pienza al pagamento del danno così determinato a favore della società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AMELIA GRIFONI 1911 SOCIETÀ AGRICOLA SRL il 22.01.2025: - del provvedimento definitivo di diniego di permesso di costruire in sanatoria e riavvio dei termini di cui all’ordinanza del 12.9.2024, n. 58, del 13.11.2024, trasmesso per pec in data 19.1.2024, relativo alle seguenti opere: “modifiche interne e prospettiche di annesso agricolo, realizzazione di locale in muratura e recinzione eseguiti in Pienza” (Prat. SUAP 2644_2024) a firma del Responsabile del Servizio Edilizia privata del Comune di Pienza; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, ancorché incognito alla società ricorrente fra cui, in particolare, il provvedimento di trasmissione del diniego di accertamento di conformità del 15.11.2024, inviato per pec in data 19.11.2024, a firma del Dirigente Area Amministrativa del Servizio SUAP associato dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Giustizia amministrativa202401881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di rimessione in pristino e demolizione di opere edilizie eseguite senza titolo, nonché diniego di permesso di costruire in sanatoria con riavvio dei termini per il ripristino

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 58 del 12 settembre 2024, con cui era stata ingiunta la demolizione di un complesso di opere ritenute eseguite sine titulo e funzionali alla trasformazione di un annesso agricolo in civile abitazione. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 135, 136, 137 e 196 della L.R. Toscana n. 65/2014, dell’art. 3 della legge n. 96/2006 e del D.M. 2 marzo 2018, oltre a eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, errore manifesto e illogicità dell’azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che il manufatto in muratura fosse un volume tecnico o un intervento pertinenziale, che pavimentazione, barbecue e parcheggio rientrassero nell’edilizia libera, che recinzione, accessi e manufatto per contatori fossero opere di manutenzione straordinaria e che il pergolato fosse privo di rilevanza edilizia. Ha inoltre sostenuto che l’annesso agricolo potesse essere destinato all’attività agrituristica dopo il decorso del vincolo decennale assunto con l’atto d’obbligo del 2004 e che non fosse applicabile il requisito della superficie minima abitabile previsto dall’art. 43, comma 4, delle NTA del Piano Operativo comunale. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria e il riavvio dei termini per la demolizione, deducendo violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 209 della L.R. Toscana n. 65/2014 e dell’art. 18, comma 3, lett. b), della L.R. Toscana n. 30/2003, nonché i medesimi vizi di eccesso di potere. Ha contestato, in particolare, la qualificazione del piccolo manufatto come nuovo volume, l’impossibilità di utilizzare l’annesso ai fini agrituristici e il diniego fondato sulla superficie di 43 mq, inferiore ai 50 mq minimi richiesti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva riesercitato il potere mediante il diniego di sanatoria e l’assegnazione di un nuovo termine per il ripristino dello stato dei luoghi. Ha invece esaminato e respinto nel merito i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che le opere dovessero essere valutate unitariamente e non in modo atomistico: il complesso degli interventi, comprendente modifiche all’annesso agricolo e opere pertinenziali sul resede, era funzionalmente diretto alla trasformazione dell’annesso agricolo in immobile abitativo, con conseguente rilevanza urbanistico-edilizia complessiva. Ha escluso che l’annesso potesse essere utilizzato per finalità agrituristiche, rilevando che era stato edificato ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. b), della L.R. Toscana n. 30/2003, disposizione che esclude espressamente tale utilizzazione per gli annessi realizzati secondo quella disciplina. Il decorso del termine decennale previsto dall’atto d’obbligo non consentiva quindi il mutamento di destinazione invocato dalla società. Il diniego di sanatoria è stato inoltre ritenuto legittimo perché il manufatto aveva una superficie di 43 mq, inferiore ai 50 mq minimi richiesti dall’art. 43, comma 4, delle NTA del Piano Operativo comunale; la ricorrente non aveva contestato tale dato, ma soltanto l’applicabilità della prescrizione. Da ciò è derivata la legittimità del diniego e della conseguente sanzione ripristinatoria. Il TAR ha precisato che l’inscindibilità funzionale delle opere comporta che anche gli interventi singolarmente eseguibili senza titolo o soggetti a regimi amministrativi differenziati seguano la sorte dell’intervento unitario abusivo. La società è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 104/2010

    Richiamato per la domanda risarcitoria proposta in via subordinata; il giudice non procede alla determinazione del danno, in ragione dell’improcedibilità del ricorso introduttivo e del rigetto dei motivi aggiunti.

  • artt. 99 e 196 L.R. Toscana n. 65/2014

    Richiamati in relazione alla disciplina regionale dell’attività edilizia e alla sanzione ripristinatoria; le censure fondate su tali disposizioni sono state superate dalla legittimità dell’accertamento unitario dell’abuso.

  • artt. 135, 136 e 137 L.R. Toscana n. 65/2014

    Le opere non possono essere valutate isolatamente quando risultano funzionalmente collegate alla trasformazione urbanisticamente rilevante dell’annesso agricolo; la qualificazione individuale come manutenzione straordinaria, intervento pertinenziale o opera priva di rilevanza edilizia non elide l’abuso complessivo.

  • art. 3, comma 11, L.R. Toscana n. 64/1995

    Costituisce la base normativa sulla quale era stato realizzato l’annesso agricolo, edificato in deroga alle ordinarie capacità produttive del fondo mediante atto d’obbligo.

  • art. 18, comma 3, lett. b), L.R. Toscana n. 30/2003

    Esclude l’utilizzabilità ai fini agrituristici degli annessi agricoli realizzati secondo tale specifica disciplina; il manufatto non può quindi essere trasformato o utilizzato per l’attività agrituristica sulla base del mero decorso del termine decennale previsto dall’atto d’obbligo.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in materia di accertamento di conformità; il diniego di sanatoria è legittimo perché le opere non soddisfano i requisiti urbanistico-edilizi applicabili.

  • art. 209 L.R. Toscana n. 65/2014

    Richiamato quale disciplina regionale dell’accertamento di conformità edilizia; non conduce alla sanatoria in assenza dei requisiti sostanziali richiesti.

  • art. 43, comma 4, NTA del Piano Operativo comunale

    Impone una superficie minima di 50 mq per l’abitabilità; il manufatto, di 43 mq, non raggiunge tale soglia e non può essere sanato come abitazione.

Massime di principio

  • Nella valutazione di un abuso edilizio, le opere devono essere esaminate complessivamente quando, per caratteristiche, collocazione e reciproca connessione funzionale, risultano dirette a un’unica trasformazione urbanistico-edilizia; non è consentito scomporre l’intervento per invocare, con riferimento ai singoli elementi, l’edilizia libera o regimi abilitativi meno rigorosi.
  • Quando un insieme di opere è funzionalmente inscindibile e realizza una trasformazione urbanisticamente rilevante, anche le opere accessorie o pertinenziali seguono la sorte dell’intervento principale, indipendentemente dal fatto che, considerate isolatamente, possano essere eseguibili senza titolo o mediante SCIA.
  • Un annesso agricolo realizzato in base alla specifica disciplina normativa che ne esclude l’utilizzazione agrituristica non può essere destinato a tale attività per il solo decorso del termine decennale previsto da un atto d’obbligo, se la disciplina sostanziale applicabile collega l’utilizzabilità agrituristica ad altre diverse ipotesi costruttive.
  • Il diniego di sanatoria è legittimo quando l’intervento non possiede un requisito urbanistico-edilizio minimo, quale la superficie abitabile prescritta dalle NTA comunali; è irrilevante che il privato contesti soltanto l’applicabilità della prescrizione senza contestare il dato dimensionale accertato.
  • Il riesercizio del potere amministrativo mediante un nuovo provvedimento sostitutivo o successivo, con assegnazione di un nuovo termine per il ripristino, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul precedente atto sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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