Cassazione Penale, Ordinanza n. 31341/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non era scrutinabile in sede di legittimità, in quanto risolto nella richiesta di una rilettura degli elementi di fatto e in una diversa valutazione della prova, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità penale per il reato ascrittogli. In sostanza, la censura mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e a contestare l'iter logico seguito dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna, richiamata solo per individuare il titolo di reato contestato.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica legislativa del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura autonoma delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Richiamata per il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione.
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Richiamata per ribadire che il controllo di legittimità sui vizi di motivazione non consente la sostituzione del giudice di merito nella valutazione dei fatti.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Richiamata per il principio per cui non sono consentite censure che si traducano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una mera rilettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità: la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla attendibilità e sul peso delle prove.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una critica non specifica alla motivazione impugnata e in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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