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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12814/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di traffico illecito e gestione abusiva, organizzata e abituale, di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi (in particolare accumulatori al piombo esausti) e rifiuti ferrosi, con trasporto verso la Romania (fatti dal 9/5/2013 al 9/5/2014). Nebuneli ha proposto quattro motivi: 1) insufficiente prova e mancata risposta dei giudici ai rilievi sull'assenza di riscontri testimoniali alle intercettazioni; 2) richiesta di riqualificazione nel reato meno grave ex art. 256 d.lgs. 152/2006 e conseguente prescrizione per carenza di abitualità e di "ingente quantitativo"; 3) eccezione di retrodatazione per assenza dell'imputato in Italia (art. 157 c.p.); 4) censura del trattamento sanzionatorio e mancata estensione delle attenuanti generiche. Quadara ha dedotto essenzialmente la mancanza di prova dell'abitualità e dell'ingente quantitativo, domicilio solo episodico di attività, e ha chiesto la riqualificazione ex art. 256 d.lgs.152/2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato la legittimità delle valutazioni del Tribunale e della Corte d'appello: le intercettazioni e gli accertamenti investigativi (in particolare il sequestro del 16 gennaio 2014 con carico attestato e la documentazione sul trasporto) hanno provato l'attività stabile e organizzata di raccolta, stoccaggio e commercio di rifiuti pericolosi e non, l'assenza di autorizzazioni per i trasporti/commercializzazioni e la sussistenza dell'"ingente quantitativo" valutato cumulativamente sulle plurime operazioni. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le eccezioni sulla prescrizione e sulla retrodatazione, confermando la pena e l'esclusione di attenuanti maggiormente favorevoli. Sono state imposte le spese del procedimento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza ha disposto altresì il versamento di somme a titolo di contributo, richiamando la sentenza Corte Cost. n.186/2000 in punto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 260 d.lgs. 152/2006 (ormai assorbito)

    Fattispecie di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che i requisiti (abitualità della condotta e ingente quantitativo) fossero soddisfatti sulla base delle intercettazioni e degli accertamenti; norma ora assorbita nell'art. 452‑quaterdecies c.p.

  • art. 452‑quaterdecies c.p. (introdotto dal d.lgs. 1/3/2018, n.21)

    Norma di riferimento per il reato attualmente applicabile alla condotta; la Corte ha ritenuto configurabile il delitto per la condotta abituale e per il consistente ammontare complessivo dei rifiuti trattati, valutato cumulativamente.

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    Fattispecie contravvenzionale di gestione non autorizzata di rifiuti; invocata dalle difese per una riqualificazione più favorevole, è stata esclusa dai giudici di merito e dalla Cassazione perché risultavano provati elementi di abitualità e di ingente quantitativo idonei a integrare la fattispecie più grave.

  • art. 157 c.p.

    Richiama la disciplina sulla presenza dell'imputato; la tesi difensiva relativa alla retrodatazione degli eventi e alla provocata prescrizione è stata ritenuta infondata perché l'imputazione indicava periodo fino al 9/5/2014 e non è emerso elemento concreto per retrodatare i fatti oltre tale termine.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che stabilisce l'obbligo di sostenere le spese del procedimento di cassazione a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto; la Corte ha imposto le spese ai ricorrenti.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamata per l'uso di conclusioni scritte del PM nella fase di cassazione; menzionata nelle fasi istruttorie del procedimento.

  • d.lgs. 1 marzo 2018, n.21

    Ha introdotto nel codice penale la fattispecie dell'art. 452‑quaterdecies; la Corte ha richiamato il dato normativo per spiegare la trasposizione e l'orientamento giurisprudenziale sulla nozione di "ingente quantitativo" valutato cumulativamente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in tema di esclusione di responsabilità per la determinazione di cause di inammissibilità presentate senza "colpa"; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili di colpa dei ricorrenti nella determinazione dell'inammissibilità tali da escludere l'obbligo di contributo.

Massime di principio

  • Le intercettazioni, anche se in parte criptiche o frammentarie, possono costituire prova piena della abitualità e dell'organizzazione di un traffico illecito se collegate a riscontri investigativi concreti (sequestri, documenti di trasporto, osservazioni e pedinamenti).
  • L'elemento dell'"ingente quantitativo" va valutato sul complesso delle operazioni svolte nel tempo: carichi singoli anche di entità moderata possono concorrere a formare un quantitativo complessivamente rilevante.
  • La riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave (es. art.256 d.lgs. 152/2006) richiede l'assenza di elementi probatori sull'abitualità e sull'entità dei quantitativi; contestare la valutazione di fatto dei giudici di merito è difficile in sede di cassazione salvo vizio logico o contraddittorio nella motivazione.
  • L'esito negativo di ispezioni o controlli occasionali non neutralizza un quadro indiziario consistente se l'attività investigativa complessiva dimostra una condotta perdurante e organizzata.
  • Le questioni temporali (prescrizione, retrodatazione) si risolvono con riferimento alla concreta imputazione e agli elementi fattuali che ne determinano l'ultimo atto accertato; la prescrizione non può essere dichiarata se non emerge chiara retrodatazione anteriore al termine previsto.
  • In cassazione non è consentita la riconsiderazione dei fatti basata su diverse valutazioni probatorie preferite dal ricorrente: il sindacato è limitato ai vizi di legittimità della motivazione.

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