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Sentenza

Sentenza del 20/02/2019 n. 4923 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Impresa socia di società consortile costituita per esecuzione di appalto di opere pubbliche - Riaddebito di costi per spese effettuate dalla società consortile - Possibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'IVA dovuta sui costi sostenuti dalla società consortile per l'esecuzione, tramite le due imprese consorziate, dell'appalto con il Comune di Sassari per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il riaddebito dei costi alle consorziate costituisse un autonomo servizio imponibile, soggetto all'aliquota ordinaria e con obbligo di registrazione delle operazioni. La società consortile sosteneva invece di essere una mandataria senza rappresentanza o una struttura meramente strumentale, con conseguente non imponibilità o diversa qualificazione delle operazioni. In via subordinata, contestava l'aliquota applicata e le sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società consortile. Ha ritenuto che la società consortile, priva di autonomo scopo di lucro e costituita come struttura operativa mutualistica, non fosse l'appaltatore autonomo, ma uno strumento al servizio delle imprese consorziate. I costi sostenuti per l'esecuzione dell'appalto erano quindi riferibili alle consorziate e potevano essere loro riaddebitati mediante il cosiddetto ribaltamento dei costi. Tuttavia, il ribaltamento costituiva una prestazione unitaria soggetta a IVA. È stata confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista per la gestione dei rifiuti solidi urbani e l'esclusione delle sanzioni, considerata l'obiettiva incertezza interpretativa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • Legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 23-bis

    Una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche non assume la posizione di appaltatore, che resta sulle imprese socie riunite.

    La società consortile può avere una funzione meramente operativa e mutualistica al servizio delle imprese consorziate; le operazioni e i costi sostenuti possono essere direttamente riferibili alle consorziate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3

    Il ribaltamento dei costi è stato qualificato come prestazione di servizi imponibile ai fini IVA. Non è stata riconosciuta la disciplina specifica del mandato senza rappresentanza prevista dal comma 3, perché il rapporto non è stato qualificato come mandato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16 e Tabella A, parte III, n. 127-sexiesdecies

    Alla fatturazione della società consortile verso le consorziate si applica l'aliquota agevolata prevista per le prestazioni relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani, in quanto il ribaltamento riguarda la medesima prestazione economica resa nell'ambito dell'appalto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Le sanzioni sono state escluse per obiettiva incertezza sulla portata e sull'applicazione delle norme tributarie, valorizzando anche il contrasto tra le decisioni dei giudici di merito.

  • Legge n. 67 del 1988, artt. 8 e 15

    Le operazioni relative all'impiego di personale e risorse umane non sono state ricondotte alla disciplina dei prestiti o distacchi di personale, mancando gli elementi necessari per tale qualificazione.

Massime di principio

  • Quando una società consortile è costituita dalle imprese aggiudicatarie per gestire operativamente un appalto comune, senza perseguire un autonomo scopo di lucro, essa può essere considerata una struttura strumentale e non l'effettivo appaltatore.
  • I costi sostenuti dalla società consortile nell'interesse delle imprese socie possono essere riaddebitati alle consorziate mediante il ribaltamento dei costi, purché il collegamento con l'appalto e la ripartizione siano documentati e coerenti.
  • Il ribaltamento dei costi non è automaticamente fuori campo IVA: se integra una prestazione unitaria di servizi verso le consorziate, deve essere fatturato e assoggettato all'IVA.
  • Per determinare l'aliquota IVA del ribaltamento occorre considerare la natura effettiva e unitaria della prestazione resa, non necessariamente la singola tipologia dei costi interni sostenuti dalla società consortile.
  • La qualificazione come mandato senza rappresentanza richiede una concreta prova del rapporto di mandato; non è sufficiente che la società consortile agisca nell'interesse delle consorziate.
  • In presenza di una disciplina oggettivamente incerta e di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi non uniformi, le sanzioni tributarie possono essere disapplicate, pur restando dovuta l'imposta.

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