Cassazione Penale, Ordinanza n. 10831/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una decisione emessa ex art. 444 c.p.p. nell'ambito di un procedimento che includeva, tra gli altri, delitti contro la pubblica amministrazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge penale per l'erronea qualificazione della propria posizione come pubblico ufficiale. Sosteneva di essere, in realtà, direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di infrastrutture strategiche affidate unitariamente a contraente generale, quindi una figura negoziale connessa a un processo di privatizzazione normativa richiamando l'art. 173 d.lgs. n. 163/2006 e un precedente delle Sezioni unite civili. La Corte rileva però che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro l'erronea qualificazione del fatto è ammesso solo se la qualificazione sia palesemente ed immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non sono invece deducibili censure che richiedano valutazioni giuridiche non evidenti dalla contestazione. Poiché la qualificazione era stata anche recepita in sede cautelare, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto non rientrava tra i motivi consentiti nel caso concreto, perché non si trattava di una qualificazione palesemente e immediatamente eccentrica rispetto alla contestazione. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era stata emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto è ammesso solo quando l'errore sia immediatamente e palesemente percepibile rispetto al capo di imputazione.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103
È la norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 173 d.lgs. n. 163 del 2006
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la natura privatistica della figura del direttore dei lavori nell'ambito delle infrastrutture strategiche affidate a contraente generale.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore emerga in modo immediato e manifesto dal confronto tra contestazione e sentenza.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per proporre censure che presuppongano valutazioni giuridiche non evidenti dalla contestazione o che richiedano un apprezzamento non immediato del fatto contestato.
- La qualificazione giuridica del fatto già recepita in una precedente fase cautelare costituisce elemento sintomatico della non manifesta eccentricità della qualificazione contestata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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