Cassazione Penale, Ordinanza n. 24481/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con conferma della responsabilità penale già affermata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In cassazione, l'imputato ha proposto ricorso tramite difensore articolando due motivi: il primo relativo alla contestata recidiva, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente motivata; il secondo relativo al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, censurato anch'esso dalla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione sulla recidiva era conforme ai criteri indicati dalle Sezioni Unite; ha inoltre giudicato il secondo motivo intrinsecamente generico e comunque non sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione non arbitraria o illogica.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata tra i reati per i quali l'imputato era stato ritenuto responsabile.
art. 493-ter c.p.
Norma incriminatrice dell'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, richiamata tra i reati contestati.
art. 5859 del 27/10/2011, Sez. U, Marcianò
Richiamata come precedente delle Sezioni Unite sull'obbligo motivazionale del giudice di merito in tema di recidiva.
art. 10713 del 25/02/2010, Sez. U, Contaldo
Richiamata come precedente secondo cui il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito, censurabile in cassazione solo per arbitrarietà, illogicità o motivazione insufficiente.
Massime di principio
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni che rendono la recidiva rilevante nel caso concreto, in conformità ai criteri elaborati dalle Sezioni Unite.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta arbitrarietà, illogicità o assenza di motivazione.
- Un motivo di ricorso formulato in modo generico o privo di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata è inammissibile.
- In sede di legittimità non può essere rivalutato il merito della bilanciamento sanzionatorio quando la scelta del giudice sia sorretta da motivazione congrua e non arbitraria.
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