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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14583/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione temporanea di un'area di proprietà privata, utilizzata come cava di prestito per il reperimento di inerti destinati ai lavori di realizzazione di una variante stradale. L'originaria attrice ha promosso davanti alla Corte d'appello, in unico grado, opposizione alla stima dell'indennità ex art. 54 d.P.R. 327/2001, sostenendo che la Commissione provinciale avesse liquidato un importo troppo basso perché calcolato come se il fondo avesse mera vocazione agricola, senza considerare l'effettiva destinazione estrattiva impressa dall'occupazione e il valore dei materiali escavati. La Corte d'appello ha però qualificato la pretesa come responsabilità aquiliana della P.A. ex art. 2043 c.c. e ha condannato la Provincia al risarcimento. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tra cui il secondo, decisivo ai fini della rimessione alle Sezioni Unite, denunciava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: secondo la ricorrente, la controversia sarebbe rientrata nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., trattandosi di comportamento riconducibile all'esercizio di un pubblico potere nell'ambito di un procedimento ablativo. Anche la società proprietaria ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che la domanda proposta, per come formulata ab origine, fosse una vera opposizione alla stima dell'indennità dovuta per occupazione temporanea ex artt. 49, 50 e 54 d.P.R. 327/2001, cioè una controversia sulla determinazione del quantum dell'indennità, attribuita dalla legge alla cognizione del giudice ordinario e alla competenza della Corte d'appello. Hanno escluso l'applicabilità dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., perché tale norma riguarda l'espropriazione per pubblica utilità, mentre l'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio ha autonoma disciplina e resta estranea alla vicenda espropriativa. È stato inoltre ribadito che la giurisdizione si determina in base alla domanda proposta inizialmente e al suo petitum sostanziale, non alla qualificazione data dal giudice di merito né alle successive modifiche della domanda nel corso del giudizio. Il testo fornito si interrompe prima della parte finale, ma dalla motivazione emerge che il motivo sulla giurisdizione è stato accolto nei termini dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente conferma della competenza del giudice adito e trattazione degli ulteriori motivi nei limiti compatibili; tuttavia l'esito complessivo del dispositivo non è integralmente ricostruibile dal frammento.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione il difetto di giurisdizione.

  • art. 133, primo comma, lettera g), d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda le controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità; non si estende all'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.

  • art. 49 d.P.R. n. 327/2001

    occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo

    Disciplina l'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, finalizzata alla corretta esecuzione dei lavori o a urgenti ragioni di pubblica utilità; tale figura è ontologicamente e funzionalmente autonoma rispetto alla procedura espropriativa.

  • art. 50 d.P.R. n. 327/2001

    indennità per l'occupazione

    Prevede il diritto del proprietario a un'indennità annuale, la sua determinazione da parte della commissione provinciale e l'opposizione alla stima contro tale determinazione.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    Riconosce ai soggetti interessati il potere di impugnare gli atti e la stima dell'indennità e di chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità davanti all'autorità giudiziaria.

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    Regola il rito delle controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima ex art. 54 t.u. espropriazioni e individua la competenza della Corte d'appello.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello come titolo di responsabilità aquiliana della P.A., ma la Cassazione evidenzia che tale riqualificazione non incide sulla giurisdizione quando la domanda introduttiva resta un'opposizione alla stima.

  • art. 5 c.p.c.

    La giurisdizione si determina con riguardo alla domanda proposta dall'attore al momento della proposizione della lite, non alle eccezioni del convenuto né alla qualificazione successiva del giudice.

  • art. 702-bis c.p.c.

    La domanda introduttiva del giudizio di primo grado era stata proposta con il rito sommario di cognizione, ma la successiva evoluzione processuale non ha rilievo ai fini del riparto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi della domanda proposta originariamente, non alla qualificazione giuridica successivamente attribuita dal giudice di merito.
  • L'opposizione alla stima dell'indennità per occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, quando verta solo sulla quantificazione del compenso dovuto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza della Corte d'appello.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia espropriativa non si estende automaticamente a ogni comportamento della P.A. che presenti un collegamento con lavori pubblici: l'occupazione temporanea ex art. 49 t.u. ha disciplina autonoma e resta distinta dall'espropriazione per pubblica utilità.
  • Una riqualificazione della domanda in corso di causa come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. non sposta la giurisdizione se l'azione è stata introdotta, ab origine, come opposizione alla stima dell'indennità.
  • La distinzione tra occupazione temporanea e procedura espropriativa è decisiva: solo la seconda ricade nella previsione dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., mentre la prima resta fuori dal perimetro della giurisdizione esclusiva amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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