Cassazione Penale, Ordinanza n. 30681/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Monza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., contestando: (1) l'erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina, sostenendo che dagli atti non emergerebbe con chiarezza il collegamento tra la sottrazione della res all'interno dell'esercizio commerciale e l'uso di violenza o minaccia, con conseguente difetto di unitarietà dell'azione tipica richiesta dall'art. 628 c.p.; (2) l'omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'insussistenza di cause ostative al proscioglimento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che, nel patteggiamento, la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sia limitata ai soli casi di errore manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e immediatamente riconoscibile; nel caso concreto, la qualificazione recepita in sentenza non è eccentrica ma coincide con il capo di imputazione, sicché la doglianza mira in realtà a una rivalutazione fattuale non consentita. Parimenti inammissibile è la censura sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p., perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per i tassativi vizi di legge ivi previsti. La ricorrente viene condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito opera il regime speciale delle impugnazioni.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge tipizzati; l'erronea qualificazione del fatto è deducibile solo se manifesto l'errore.
art. 628 c.p.
viene evocato per contestare la qualificazione del fatto come rapina, tema ritenuto non censurabile perché la qualificazione adottata coincide con l'imputazione.
art. 129 c.p.p.
la censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento è ritenuta inammissibile nel patteggiamento, per effetto dei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamata come fonte introduttiva della modifica che ha ristretto i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso in modo restrittivo: l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e radicalmente eccentrico rispetto all'imputazione.
- Non è consentito, con il ricorso avverso il patteggiamento, sollecitare una nuova valutazione degli elementi fattuali già confluiti nell'accordo tra le parti e ratificati dal giudice.
- La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se proposta contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente solo le specifiche censure di legge tassativamente previste.
- Le statuizioni concordate dalle parti e non illegittime, una volta recepite nella sentenza di patteggiamento, non possono essere rimesse in discussione in cassazione, essendo sufficiente che il giudice dia atto dell'avvenuta verifica e positiva valutazione dell'accordo.
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