Sentenza n. 5231/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3228/2024, RG n. 7964/2023, resa in data 4 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, e pubblicata il 6 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3228/2024 del Tribunale di Napoli, con la quale il Ministero era stato condannato a erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00, relativa all’anno scolastico 2022/2023. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e l’applicazione della misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto meramente formale e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo all’erogazione di quanto dovuto al ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione. È stata accolta anche la domanda di applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: sono stati riconosciuti gli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato al Ministero, restando a carico dell’interessato l’attivazione del Commissario ad acta. Il TAR ha precisato che in ottemperanza possono essere riconosciute soltanto le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di strumenti scelti autonomamente dal creditore. Le spese del giudizio, pari a € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive e dei giudicati.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste dal codice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la misura è stata determinata negli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali.
artt. 474 ss. c.p.c.
Disciplinano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza se derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’Amministrazione che non abbia eseguito un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, quando sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento e l’inadempimento risulti documentato e non contestato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di inutile decorso del termine, ponendo a carico dell’Amministrazione inadempiente i costi dell’attività commissariale.
- La misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto quando siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
- Il creditore della pubblica amministrazione può scegliere tra esecuzione civile e giudizio di ottemperanza, ma, una volta scelta l’ottemperanza, non può trasferire in tale giudizio le spese sostenute per atti propri dell’esecuzione forzata civile.
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