Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22863/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di numerose cartelle esattoriali e degli estratti di ruolo ad esse collegati, emessi per il recupero di contributi previdenziali. In primo grado era stata dichiarata la nullità del ricorso per asserita inidoneità delle allegazioni. La Corte d'appello ha invece ritenuto sufficientemente determinata la domanda, ha annullato alcune iscrizioni a ruolo per illegittimità delle cartelle e ha dichiarato prescritti i crediti relativi agli anni 2000-2009, ritenendo applicabile il termine quinquennale. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2943 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla prescrizione in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente e che, inoltre, mancava prova della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito ultrapetita, poiché l'INPS non avrebbe chiesto una condanna autonoma al pagamento delle somme portate dalle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in materia di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, la notifica di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario la cui omissione invalida il successivo atto di riscossione. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., ribadendo che nel giudizio di opposizione a cartella per crediti previdenziali il giudice deve comunque verificare l'esistenza dell'obbligazione nell'an e nel quantum, anche se l'ente si limiti a chiedere il rigetto dell'opposizione e non proponga una specifica domanda riconvenzionale. Quanto alla prescrizione, ha confermato che essa decorre dalla scadenza del termine per il versamento del contributo dovuto e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; applicando tale criterio, ha ritenuto non maturata la prescrizione alla data di introduzione del giudizio di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva delle controparti; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché, nell'opposizione a cartella per crediti previdenziali, può verificare la fondatezza della pretesa anche senza domanda riconvenzionale dell'ente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce della disciplina dell'opposizione a cartella.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ha ravvisato errori nella valutazione delle risultanze probatorie rilevanti.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha invece affermato che la decorrenza del termine prescrizionale dipende dalla scadenza del pagamento del contributo.

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 24 e ss.

    Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali non è richiesta, come atto presupposto necessario, la preventiva notifica di un avviso di accertamento.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14

    Richiamata per contrasto: nelle sanzioni amministrative è prevista una disciplina diversa, che non si applica alla riscossione dei contributi previdenziali.

  • art. 17, comma 1, d.p.r. 435/2011

    Individuato come termine di scadenza per il versamento del saldo contributivo, dal quale decorre la prescrizione del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali, il giudice può e deve accertare la fondatezza della pretesa contributiva anche se l'ente non proponga domanda riconvenzionale e si limiti a chiedere il rigetto dell'opposizione.
  • L'eventuale illegittimità della cartella o dell'iscrizione a ruolo non esaurisce il thema decidendum, poiché la cognizione resta estesa all'esistenza del credito previdenziale nell'an e nel quantum.
  • Nella riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, la mancata previa notifica di un avviso di accertamento non determina di per sé l'invalidità dell'atto di riscossione, in assenza di una specifica previsione normativa.
  • In materia di contributi previdenziali, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo dovuto e non dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi o dalla mera insorgenza del reddito imponibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoContributi previdenzialiOpposizioni esecutive
RamiObbligazioniPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.