Sentenza n. 4067/2026 - Milano, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano in relazione all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 23 febbraio 2026 avente ad oggetto la documentazione di cui al fascicolo della procedura di emersione - Prot N. -OMISSIS- - id. -OMISSIS-; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di accesso agli atti della procedura di emersione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha riferito che il datore di lavoro aveva presentato, in suo favore, un'istanza di emersione ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 31/2020. Dopo l'avvio e la cessazione del rapporto di lavoro, la Prefettura aveva comunicato un preavviso di rigetto fondato sull'assenza del requisito reddituale del datore di lavoro. Il ricorrente aveva presentato una memoria di chiarimenti, senza ricevere ulteriori comunicazioni sull'esito o sullo stato del procedimento. Ha quindi presentato un'istanza di accesso agli atti il 23 febbraio 2026, chiedendo l'ostensione della documentazione del fascicolo amministrativo. Nonostante il decorso del termine di legge, l'Amministrazione è rimasta silente. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna all'ostensione. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura si sono costituiti con atto di mera forma, senza depositare documenti né formulare controdeduzioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provato che l'Amministrazione non avesse riscontrato l'istanza di accesso entro il termine di 30 giorni. Ha riconosciuto in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché i documenti richiesti riguardavano la procedura di emersione relativa allo stesso ricorrente e al suo datore di lavoro, i quali non conoscevano la conclusione del procedimento. La Prefettura di Milano è stata condannata a consentire l'ostensione degli atti, mediante estrazione di copie, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 103 D.L. n. 31/2020
La disposizione è indicata quale base normativa della procedura di emersione del lavoro irregolare cui si riferiscono i documenti richiesti.
art. 116 c.p.a.
È la norma processuale sulla cui base è stato proposto il ricorso contro il silenzio formatosi sull'istanza di accesso.
Massime di principio
- Il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di accesso agli atti, protratto oltre il termine di 30 giorni senza l'adozione di un provvedimento espresso, è illegittimo e può essere impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a.
- Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso quando i documenti richiesti riguardano una procedura amministrativa relativa direttamente al richiedente e il richiedente non conosce l'esito o lo stato del procedimento.
- In assenza di contestazioni o documentazione depositata dall'Amministrazione, il decorso del termine di legge e il mancato riscontro all'istanza di accesso possono essere ritenuti provati sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente.
- Accertata l'illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'ostensione dei documenti mediante estrazione di copie entro un termine fissato nella sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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