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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43678/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto del G.i.p. del 18/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione relativa agli "ignoti seriali" perché depositata in forma cartacea anziché telematica, ritenendo che il provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore facente funzioni e del Magrif non attestasse un malfunzionamento tale da giustificare il deposito analogico. Il Procuratore ha censurato l'atto per abnormità strutturale e funzionale (blocco procedimentale), per eccesso di potere del G.i.p. e per errata interpretazione del concetto di malfunzionamento disciplinato dall'art. 175-bis c.p.p.

La decisione

Il giudice della cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che l'art. 175-bis c.p.p. preveda espressamente, in caso di malfunzionamento "certificato" (a livello ministeriale) o "non certificato" (accertato dal dirigente dell'ufficio giudiziario), la possibilità di redigere l'atto in forma analogica e depositarlo non telematicamente; l'attestazione del dirigente (anche se adottata in difetto dei presupposti) produce l'effetto di rendere valido/ammissibile l'atto depositato analogicamente e il G.i.p. non aveva pertanto potere di dichiararne l'inammissibilità. Il decreto impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al G.i.p. del Tribunale di L'Aquila per il prosieguo. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    Disciplina i due tipi di malfunzionamento informatico: il "certificato" (ministeriale) e il "non certificato" (accertato dal dirigente dell'ufficio). In entrambi i casi consente, in deroga agli obblighi telematici, la redazione analogica e il deposito non telematico dell'atto; impone altresì la successiva conversione in formato digitale per la continuità del fascicolo informatico.

  • decreto del Ministro della giustizia n. 271 del 2023, art. 3

    Regolamento di attuazione che ha fissato le modalità di applicazione dell'art. 175-bis e stabilito l'entrata in vigore delle disposizioni telematiche (art. 175-bis applicabile dal 14/01/2024).

  • decreto del Ministro della giustizia 29/12/2023 n. 217, art. 3

    Richiamato dal G.i.p. quale norma che impone il deposito telematico; tuttavia la Corte ha basato la decisone sull'art. 175-bis e sul regolamento, che prevedono la deroga in presenza delle attestazioni di malfunzionamento.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Riguarda le modalità di deposito telematico degli atti; il regolamento ed l'art. 175-bis prevedono eccezioni a tali obblighi in caso di malfunzionamento attestato.

  • art. 110, comma 4 cod. proc. pen.

    Rilevante in relazione all'obbligo di assicurare la continuità del fascicolo informatico, richiamato dal comma 3 dell'art. 175-bis come norma che impone la conversione degli atti analogici in digitale.

  • art. 111-ter, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di convertire il documento analogico in formato digitale per mantenere la continuità del fascicolo informatico.

  • art. 415 cod. proc. pen., comma 4

    Prevede la disciplina della richiesta di archiviazione, richiamata in relazione all'obbligo di procedere cumulativamente per i procedimenti indicati dall'art. 107-bis disp. att.

  • art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi (es. "ignoti seriali") per le quali la richiesta di archiviazione deve essere presentata cumulativamente; ciò ha inciso sul giudizio di stasi procedimentale perché il PM non poteva ripresentare la stessa richiesta in forma diversa senza vanificare la cumulatività.

  • legge 27/09/2021 n.134, art. 1, comma 5, lett. e

    Ha delegato il Governo a disciplinare i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia, dando origine alla normativa che ha poi introdotto l'art. 175-bis.

  • d.lgs. 20/10/2022 n.150, art. 11 e art. 87, comma 5

    Ha recepito nell'ordinamento l'art. 175-bis e stabilito i termini di applicabilità delle disposizioni regolamentari; l'art. 87 comma 5 ha collegato l'entrata in vigore delle disposizioni ai decreti regolamentari.

  • provvedimento 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica e del Magistrato di riferimento per l'innovazione (Magrif)

    Atto interno/dirigenziale che attestava un malfunzionamento locale dell'applicativo "App" con riferimento alla funzionalità "ignoti seriali" e costituiva l'attestazione prevista dall'art. 175-bis comma 4 per il malfunzionamento non certificato.

Massime di principio

  • Se un dirigente dell'ufficio giudiziario attesta un malfunzionamento locale ai sensi dell'art. 175-bis comma 4, il pubblico ministero può redigere e depositare l'atto in forma analogica: tale deposito non telematico è valido e non può essere dichiarato inammissibile dal giudice per questo solo motivo.
  • La deroga agli obblighi telematici opera sia per i malfunzionamenti "certificati" (ministeriali) sia per quelli "non certificati" (accertati dal dirigente dell'ufficio); in entrambi i casi resta l'obbligo di convertire successivamente l'atto in formato digitale.
  • Il giudice procedente non può sindacare la legittimità amministrativa dell'attestazione di malfunzionamento sostituendosi al dirigente dell'ufficio nel merito dell'accertamento tecnico, salvo profili di manifesta falsità o altro vizio palesemente rilevante che inciderebbe sulla validità formale dell'atto.
  • Quando una richiesta di archiviazione deve essere presentata cumulativamente (es. "ignoti seriali"), la preclusione tecnica al deposito telematico che derivi da un malfunzionamento attestato non può provocare una stasi irreversibile del procedimento: l'attestazione consente il deposito analogico senza pregiudizio di ammissibilità.
  • In caso di malfunzionamenti, è importante che attestazioni e comunicazioni contengano indicazione temporale chiara (data/ora inizio e fine) e siano rese nelle forme previste per assicurare la tempestiva conoscibilità agli interessati.
  • Per gli uffici: documentare e comunicare tempestivamente ogni anomalia dell'applicativo, seguendo la procedura di attestazione prevista dall'art. 175-bis, per evitare contestazioni sulla ricezione e validità degli atti depositati in forma analogica.

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