Cassazione Penale, Sentenza n. 31411/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale per falso ideologico sulle generalità e violazione di misure di prevenzione, oltre a un’ulteriore imputazione poi esclusa. Dopo la sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile secondo l’ordinanza impugnata, egli ha chiesto alla Corte di appello la restituzione nel termine per proporre appello, deducendo di aver appreso della condanna solo con la notifica dell’ordine di esecuzione. Ha sostenuto che il difensore fiduciario non aveva partecipato alle udienze di primo grado, che i difensori sostituti erano stati nominati di volta in volta ex art. 97, comma 4, c.p.p., senza effettiva comunicazione al titolare o all’imputato, e che lo stato di detenzione gli aveva impedito di vigilare sul processo e di impugnare tempestivamente. La Corte di appello ha rigettato l’istanza ritenendo che l’imputato fosse stato citato personalmente, avesse rinunciato a comparire, fosse assistito da un difensore fiduciario mai revocato e che, all’udienza finale, vi fosse stato un contatto effettivo tra sostituto e difensore di fiducia. Il ricorso per cassazione ha articolato tre censure: errata applicazione dell’art. 175 c.p.p. per avere confuso conoscenza del processo e conoscenza della sentenza; omessa considerazione della detenzione come impedimento a conoscere l’esito e a impugnare; violazione dell’art. 97, comma 4, c.p.p. per l’uso reiterato e non meramente contingente del difensore sostituto, con conseguente asserita lesione del diritto di difesa effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1, c.p.p. opera solo nei casi di assenza disciplinati dall’art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p., non quando l’imputato sia stato personalmente citato e abbia poi rinunciato a comparire. Ha inoltre escluso che la mancata proposizione dell’appello, imputata alla presunta inerzia del difensore fiduciario e alla detenzione domiciliare, integri caso fortuito o forza maggiore, in mancanza di prova di un’assoluta impossibilità non superabile con ordinaria diligenza. Ha infine ritenuto corretto l’uso del difensore sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., osservando che la sostituzione episodica non equivale a cessazione del mandato fiduciario e che, nel caso concreto, la difesa era stata effettivamente assicurata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
La restituzione nel termine per impugnare è rimedio eccezionale: nel comma 2.1 opera solo per l'imputato giudicato in assenza nei casi di cui all'art. 420-bis, commi 2 e 3, e richiede la prova della mancata effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell'omessa impugnazione non dovuta a colpa; il comma 1 richiede caso fortuito o forza maggiore con assoluta impossibilità non superabile con ordinaria diligenza.
art. 420-bis c.p.p.
La distinzione tra assenza per citazione personale o rinuncia a comparire e assenza desunta da indici di conoscenza o sottrazione volontaria è decisiva per stabilire se sia esperibile la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1, c.p.p.
art. 606 c.p.p.
Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono state ritenute infondate perché l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato la disciplina della restituzione nel termine e ha fornito motivazione non illogica.
art. 97 c.p.p.
La nomina del sostituto del difensore fiduciario è consentita per l'assenza contingente del titolare e non determina la cessazione del mandato; il difensore d'ufficio ex comma 1 va nominato solo quando l'imputato sia rimasto privo di difensore.
art. 507 c.p.p.
È richiamato come base della richiesta istruttoria formulata dal difensore sostituto all'udienza finale, a conferma dell'effettività della difesa tecnica.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 495 c.p.
Falso in atto/proprietà delle generalità: l'imputato è stato ritenuto responsabile di falsa dichiarazione di identità resa agli operanti di polizia stradale.
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
Violazione di un obbligo o divieto imposto dalla misura di prevenzione; nel caso concreto è stata contestata la guida del veicolo nonostante l'avviso orale e la revoca della patente.
art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003
Capo poi assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
art. 61, n. 2, c.p.
Aggravante contestata per avere commesso le false dichiarazioni al fine di conseguire l'impunità per il reato successivo.
art. 131-bis c.p.
Richiamato dalla difesa nel merito come richiesta subordinata di particolare tenuità del fatto, senza incidere sull'esito della decisione sulla restituzione nel termine.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa come richiesta subordinata di proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà della prova.
Massime di principio
- La restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1, c.p.p. è esperibile solo quando l'assenza rientra nelle ipotesi dell'art. 420-bis, commi 2 e 3, e l'imputato dimostri di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo senza colpa; non opera quando vi sia stata regolare citazione personale e rinuncia a comparire.
- La mera mancata comunicazione al condannato dell'esito del giudizio o la mancata proposizione dell'impugnazione da parte del difensore non bastano, da sole, a integrare caso fortuito o forza maggiore: occorre la prova di un impedimento assoluto e non superabile con ordinaria diligenza.
- La sostituzione occasionale del difensore di fiducia ex art. 97, comma 4, c.p.p. non equivale alla cessazione del mandato fiduciario né impone automaticamente la nomina di un difensore d'ufficio stabile; la nullità o la lesione del diritto di difesa richiedono una reale privazione dell'assistenza tecnica.
- Lo stato di detenzione, anche domiciliare, non determina automaticamente l'incolpevole mancata conoscenza della sentenza o l'impossibilità di impugnare: deve essere allegata e provata una concreta impossibilità di comunicare con il difensore o di attivarsi tempestivamente.
- Ai fini della restituzione nel termine, la difesa deve dimostrare non solo l'esistenza di un disguido difensivo, ma anche che esso abbia reso oggettivamente impossibile l'esercizio del potere di impugnazione; la valutazione è rigorosa e non può fondarsi su presunzioni generali.
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