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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16478/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del P.M., aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare più afflittiva per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Le censure principali sostenevano l'assenza dei requisiti dell'associazione (affectio societatis, struttura organizzata, ruoli stabili), prospettando che i fatti sarebbero riconducibili al massimo a concorso in reato continuato ex art. 73; si contestava inoltre la valutazione probatoria delle intercettazioni e delle videoriprese, la qualificazione come beni strumentali di immobili e veicoli, l'affermazione dell'esistenza di telefoni criptati, e la sussistenza dei pericula libertatis (inquinamento probatorio, pericolo di recidiva, pericolo di fuga). Un secondo atto difensivo lamentava la mancata considerazione delle circostanze attenuanti relative all'attività lavorativa, all'assenza di comportamenti inquinanti recenti e alla giustificazione del trasferimento dei familiari.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibile e logicamente motivata la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, avendo il giudice di merito correttamente valorizzato le intercettazioni audio-video effettuate nel capannone di Arconate, la serialità delle attività di stoccaggio e confezionamento, la disponibilità e l'uso promiscuo di veicoli e immobili, nonché la distribuzione di ruoli (con ruolo apicale condiviso tra Pizzata e Antonio Grasso). La Corte ha anche ritenuto adeguata la valutazione dei pericula libertatis: la bonifica dei locali giustifica il rischio di inquinamento probatorio; la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è stata sovvertita e la recente condanna irrevocabile per la "gambizzazione" con il conseguente comportamento di irreperibilità giustificano il pericolo di recidiva e di fuga. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e gli atti trasmessi per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata interpretata richiedendo l'accordo associativo e l'affectio societatis; non è necessaria una struttura verticistica complessa, basta un minimo sostrato organizzativo strumentale al programma criminoso.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato dalla difesa come ipotesi alternativa (concorso nel reato continuato); la Corte ha però ritenuto che gli elementi indiziari qualificavano il caso come associazione ai sensi dell'art. 74.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato per il livello probatorio richiesto in sede cautelare: il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi sulla base del compendio investigativo tecnico (intercettazioni, videoriprese).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione relativa di pericolo di reiterazione non è stata superata; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito sulla pericolosità dell'indagato.

  • art. 416 e 416-bis c.p. (richiamati a fini ermeneutici)

    Usati come parametri interpretativi per definire il concetto di associazione delinquere: la giurisprudenza li utilizza per individuare l'accordo associativo e l'affectio societatis.

  • Sezioni Unite, n. 22741 del 26/02/2015 (Sebbar)

    «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»

    Principio richiamato per escludere il riesame in sede di legittimità dell'interpretazione delle intercettazioni; la Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito.

Massime di principio

  • Per il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) è decisiva l'affectio societatis: la consapevolezza e volontà stabile di partecipare a un programma criminoso, più che l'esistenza di una struttura gerarchica complessa.
  • Intercettazioni audio e video, se logicamente interpretate dal giudice di merito, hanno elevato valore indiziario e la loro rilettura in Cassazione è limitata; le critiche che ripropongono una rivalutazione fattuale sono difficili da accogliere.
  • La disponibilità e l'uso promiscuo di immobili, veicoli, telefoni e capitali, anche se non esclusivi, possono costituire indicatori sintomatici di un'organizzazione minima idonea a integrare l'associazione.
  • La bonifica dei locali da parte degli indagati è elemento sintomatico importante per configurare il rischio di inquinamento probatorio e giustificare misure cautelari preventive.
  • La presenza di una recente condanna per reati violenti e comportamenti di irreperibilità rafforza la valutazione del pericolo di fuga e della pericolosità sociale ai fini cautelari.
  • La regola pratica per la difesa: impugnazioni basate su mera rivalutazione dei fatti o su censure generiche difficilmente prevalgono in Cassazione; è più efficace contestare il diritto applicato o eventuali vizi procedurali o di motivazione logico-giuridica puntuale.

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