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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7565/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per omessa notifica, all'imputato ristretto, del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello. La notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto (C.T. "La Speranza"), ma l'imputato non risultava più presente in quel luogo alla data dell'accesso; la difesa aveva comunque rappresentato lo stato di detenzione nelle conclusioni scritte e chiedeva il rinvio per consentire la presenza dell'imputato, richiesta non accolta perché il rito era cartolare. Si deduceva violazione dell'art. 156 cod. proc. pen. (e connessi obblighi di notifica al detenuto).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 12778/2020) secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione; tuttavia ha rilevato che la nullità derivante da notificazione al domicilio anziché al luogo di detenzione è una nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. Poiché la difesa non aveva eccepito tale nullità nelle conclusioni dinanzi alla Corte di appello (né aveva sostenuto di non aver avuto conoscenza del processo), la nullità è stata ritenuta sanata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Rilevata dalla difesa come norma violata in relazione all'obbligo di corretta notifica degli atti processuali all'imputato; la Corte ha però affrontato la questione alla luce della giurisprudenza che disciplina le notifiche al detenuto.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto della eventuale ripetizione della notifica; la Corte ha osservato che la notifica al detenuto deve essere effettuata nel luogo di detenzione e che l'omissione può configurare nullità ai sensi della disciplina sulle notifiche.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio della sanatoria delle nullità a regime intermedio: la notifica effettuata al domicilio eletto anziché nel luogo di detenzione è una nullità suscettibile di sanatoria se la difesa non la eccepisce tempestivamente.

  • Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020 (Rv. 278869)

    Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S, Rv. 278869

    Ha affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna nel luogo di detenzione, e che le notifiche fatte al domicilio eletto costituiscono una nullità a regime intermedio suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020) e succ. modd.

    Richiamato perché il procedimento è stato trattato per scritto ai sensi di tale disposizione; ne consegue il regime cartolare e l'assenza di discussione orale in mancanza di specifica richiesta nei termini.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di impugnazione con cui il ricorrente ha formulato i motivi in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per la misura della somma da versare alla Cassa delle ammende, applicata con valutazione equitativa della Corte.

Massime di principio

  • Le notificazioni indirizzate a un imputato ristretto devono essere effettuate nel luogo di detenzione con consegna della copia alla persona; la notifica al domicilio eletto, se diversa dal luogo di detenzione, configura di norma una nullità a regime intermedio.
  • Le nullità a regime intermedio (es. notifica al domicilio anziché al luogo di detenzione) sono sanabili se la parte interessata non le eccepisce tempestivamente; pertanto la mancata eccezione salvo che la parte dimostri di non aver avuto conoscenza è decisiva.
  • Il difensore che intenda preservare il vizio di notifica deve eccepire immediatamente, già nelle conclusioni o nella prima sede utile, la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato ristretto; l'omessa eccezione comporta il rischio di sanatoria della nullità.
  • In procedimenti trattati con rito cartolare (trattazione scritta) la mancata richiesta di discussione orale nei termini previsti priva di efficacia le istanze tardive di partecipazione o rinvio basate su presenza fisica dell'imputato, salvo eccezioni fondate su concreta inesistenza della notifica.
  • Chi propone ricorso da cassazione su questioni di nullità procedurali deve verificare e documentare tempestivamente l'esistenza del vizio e la mancata conoscenza del processo, poiché l'assenza di tale prova può portare all'inammissibilità e a condanna per spese e ammende.

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