Cassazione Penale, Sentenza n. 1869/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la seconda istanza di riesame (ex art. 324 c.p.p.) del difensore dell'indagato, riguardante la convalida del sequestro probatorio di un'autovettura. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la prima istanza (28/08/2023) poiché l'atto inviato via PEC era privo di firma digitale (causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. a) d.lgs. 150/2022) e, sulla base del principio della "unicità del diritto alla impugnazione", aveva affermato che il diritto di impugnare si fosse consumato impedendo ogni ulteriore esercizio. Il ricorrente (tramite difensore) ha dedotto che la prima impugnazione era tamquam non esset per l'assenza di firma digitale e che la seconda, proposta nei termini e correttamente sottoscritta, era valida; ha inoltre contestato l'attribuzione della paternità della prima istanza e la legittimità della pronuncia impugnata.
La decisione
Il giudice supremo ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la prima decisione di inammissibilità fosse fondata esclusivamente su un vizio formale (mancanza di firma digitale) e che tale pronuncia non avesse comportato alcun apprezzamento sul merito della convalida del sequestro. Ne consegue che il provvedimento formale non può produrre effetti preclusivi (giudicato cautelare) rispetto a una successiva istanza di riesame ritualmente proposta e tempestiva. P.Q.M. l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale del riesame di Roma per il riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di riesame avverso provvedimenti cautelari; in questo caso costituiva il fondamento della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro.
art. 590 bis (citato testualmente come "cod. proc. pen.")
Richiamato nel testo come l'articolo relativo al reato per cui è stato disposto il sequestro probatorio dell'autovettura (il riferimento nell'atto appare come riportato dal provvedimento impugnato).
art. 87-bis, comma 7, lett. a) del d.lgs. 150/2022
Prevede la causa di inammissibilità per atti inviati via PEC privi di firma digitale idonea ad assicurarne l'autenticità; tale disposizione è stata invocata dal Tribunale per dichiarare inammissibile la prima istanza.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018 (Persano)
Richiama il principio secondo cui l'efficacia preclusiva del giudicato cautelare riguarda le questioni effettivamente apprezzate e quelle logicamente derivabili, delineando i limiti della preclusione endoprocessuale.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 432:13 del 27/10/2010 (Riviezzi)
Afferma che la preclusione determinata dal giudicato cautelare opera solo se vi è stato un effettivo apprezzamento del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria; decisioni meramente procedurali non producono tale effetto.
Massime di principio
- Un provvedimento che dichiara inammissibile una impugnazione per vizi formali (es. assenza di firma digitale su atto PEC) non produce di per sé il "giudicato cautelare" preclusivo rispetto a una successiva istanza correttamente proposta e tempestiva.
- Il principio dell'"unicità del diritto all'impugnazione" opera solo se la decisione precedente ha comportato un effettivo apprezzamento sul merito (fatti e prova); se la prima decisione si limita a motivi procedurali, il diritto di impugnare non si considera consumato.
- In caso di invio telematico di atti, è essenziale assicurare la correttezza formale (firma digitale, modalità di trasmissione) per evitare inammissibilità de plano, ma l'eventuale inammissibilità formale può essere superata se non ha inciso sul merito.
- Se si è ricevuta una pronuncia di inammissibilità basata su vizi di forma, valutare la possibilità di proporre nuovamente l'atto entro i termini, contestando l'efficacia preclusiva dell'atto precedente sul presupposto che non abbia deciso il merito.
- Il difensore deve conservare e documentare gli elementi di autenticità della trasmissione telematica per poter dimostrare la paternità dell'atto e la correttezza formale in caso di contestazioni.
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