Ordinanza n. 281/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro per insussistenza di ulteriore fabbisogno di forza lavoro presso il datore originario
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emerge che il provvedimento era motivato dall’insussistenza di un ulteriore fabbisogno di forza lavoro presso l’azienda che aveva presentato l’istanza nell’ambito del decreto flussi. Il ricorrente ha fatto valere, in sede cautelare, anche la circostanza sopravvenuta di avere medio tempore reperito una nuova occupazione. Il giudice ha valutato sommariamente la legittimità della revoca e gli effetti della mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo che, allo stato del sommario esame, la motivazione della revoca fosse sufficientemente circoscritta in relazione all’insussistenza del fabbisogno di forza lavoro dell’azienda originaria. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della conservazione del nulla osta, l’ottenimento medio tempore di una nuova occupazione, poiché la revoca del nulla osta e la mancata costituzione del rapporto di lavoro originario precedevano l’instaurazione del nuovo rapporto e non potevano essere considerate tamquam non essent. Diversamente, si consentirebbe allo straniero di soggiornare in Italia in attesa, non certa nei tempi, di reperire un nuovo rapporto di lavoro nonostante il nulla osta revocato. Il giudice ha altresì affermato che la revoca determina una condizione di irregolarità ab origine, ostativa anche al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 2403/2025 e 3158/2025. Accertata l’insussistenza del fumus boni iuris, ha ritenuto assorbita la valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l’insussistenza del fumus boni iuris ha consentito di assorbire la valutazione del periculum in mora.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta al lavoro motivata dall’insussistenza di ulteriore fabbisogno di forza lavoro presso il datore originario può risultare sufficientemente motivata quando circoscrive la ragione della sopravvenuta mancanza del presupposto occupazionale.
- L’instaurazione medio tempore di un nuovo rapporto di lavoro non conserva né rende inefficace la revoca del nulla osta originario, quando la revoca e la mancata costituzione del rapporto con il datore originario siano anteriori al nuovo rapporto.
- La revoca del nulla osta al lavoro può determinare una condizione di irregolarità ab origine ostativa anche al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- Nella fase cautelare, l’accertata insussistenza del fumus boni iuris consente al giudice di omettere l’ulteriore esame del periculum in mora.
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