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Sentenza

Sentenza n. 2496/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materia esplodente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato in ragione della sua sottoposizione a procedimento penale per ricettazione e riciclaggio di beni culturali in concorso e della precedente applicazione di una misura cautelare. I primi tre motivi, esaminati unitariamente, deducevano l’assenza dei presupposti sostanziali per il divieto, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria. In particolare, il ricorrente contestava che dai reati contestati, non direttamente collegati all’uso delle armi, potessero desumersi l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso o nella custodia delle armi oppure una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo. L’amministrazione era inoltre a conoscenza della revoca della misura cautelare intervenuta il 31 marzo 2026, ma il provvedimento non aveva adeguatamente considerato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto. Ha ritenuto che il divieto di detenzione di armi, pur fondato su un ampio potere valutativo dell’amministrazione, non potesse essere giustificato esclusivamente dalla pendenza del procedimento penale e dalla precedente misura cautelare, in assenza di un automatico effetto ostativo ai sensi dell’art. 43, comma 1, TULPS. Poiché i reati contestati non presentavano un’evidente correlazione con il possibile abuso delle armi e non risultava riferita al ricorrente una personalità violenta, aggressiva o priva di autocontrollo, l’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare, con motivazione adeguata e sulla base di un’istruttoria completa, le ragioni concrete per cui sussisteva il rischio di abuso delle armi. Tale motivazione è stata ritenuta del tutto carente. Le ulteriori censure sono state assorbite, non potendo il loro esame attribuire al ricorrente una maggiore utilità. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, TULPS

    La disposizione non determina automaticamente il divieto di detenzione delle armi per la situazione esaminata; in assenza di uno specifico effetto ostativo automatico, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e motivare il rischio di abuso delle armi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi non può essere fondato, fuori dai casi di automatica preclusione previsti dalla legge, sulla sola pendenza di un procedimento penale o sulla pregressa applicazione di una misura cautelare, ma richiede una valutazione concreta dell’affidabilità dell’interessato e del rischio di abuso delle armi.
  • Quando i reati contestati non presentano una diretta relazione con l’uso delle armi, l’amministrazione deve spiegare specificamente per quali ragioni essi consentano di desumere l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso o nella custodia delle armi, oppure una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo.
  • L’ampia discrezionalità prefettizia in materia di armi non esonera l’amministrazione dall’obbligo di un’istruttoria completa e di una motivazione adeguata, soprattutto quando siano intervenute circostanze favorevoli all’interessato, come la revoca della misura cautelare richiamata nel provvedimento.
  • L’omessa esplicitazione del nesso tra i fatti penalmente contestati e il concreto pericolo di abuso delle armi integra un vizio di motivazione e di istruttoria idoneo a determinare l’annullamento del divieto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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