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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33017/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una concessionaria della riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società poi dichiarata insolvente, chiedendo l’ammissione di un credito complessivo derivante da cartelle di pagamento emesse per debiti di terzi garantiti dalla società fallita tramite fideiussione/polizza. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo che non fossero stati depositati né le cartelle di pagamento né un valido estratto di ruolo, e che il documento prodotto fosse un mero tabulato interno privo degli elementi necessari a integrare un titolo idoneo. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., perché il tribunale avrebbe deciso su una questione mai devoluta, cioè l’idoneità della prova del credito fornita tramite estratto di ruolo; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, poiché il documento prodotto non sarebbe stato un semplice tabulato interno ma un vero estratto di ruolo contenente i dati essenziali; 3) violazione dell’art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che, ai fini dell’ammissione al passivo, basti il ruolo o l’estratto di ruolo senza necessità di notificare o depositare la cartella esattoriale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto che il tribunale non avesse considerato un fatto decisivo, ossia che il documento depositato conteneva, in ipotesi, tutti i dati necessari a qualificarsi come estratto di ruolo, e che quindi non potesse escludersi l’idoneità della prova del credito solo perché mancava la cartella di pagamento. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del divieto di pronuncia ultra/extra petita; la censura sosteneva che il tribunale avesse deciso su una questione non devoluta

  • art. 345 c.p.c.

    invocato come norma sulle preclusioni in appello, in combinazione con l’art. 112 c.p.c., per sostenere l’estraneità della questione trattata dal tribunale

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto per motivazione apparente del decreto impugnato

  • art. 360, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale vizio processuale dedotto per violazione dell’art. 132 c.p.c. e per asserito errore di ultrapetizione

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di violazione di legge

  • art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    interpretato nel senso che il concessionario, per l’ammissione al passivo del credito tributario, richiede l’ammissione sulla base del ruolo, senza necessità della previa notifica della cartella di pagamento

  • art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per la possibilità di ammissione con riserva e successivo scioglimento quando vi siano contestazioni sull’impugnazione tributaria

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per gli elementi che devono risultare dall’estratto di ruolo

  • artt. 1 e 6 d.m. n. 321/1999

    richiamati insieme all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per i contenuti dell’estratto di ruolo

  • artt. 92 e ss. l.fall.

    richiamati per affermare che i crediti iscritti a ruolo seguono la procedura di ammissione al passivo prevista per gli altri crediti concorsuali

  • art. 29 d.l. n. 78/2010

    richiamato come esempio di atto non necessario ai fini dell’ammissione al passivo, secondo il precedente delle Sezioni Unite

  • art. 30 d.l. n. 78/2010

    richiamato come esempio di atto non necessario ai fini dell’ammissione al passivo, secondo il precedente delle Sezioni Unite

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi che eventuali nullità non possono essere dichiarate senza concreta lesione

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale norma sul vizio di nullità della sentenza/decreto

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, i crediti tributari iscritti a ruolo possono essere ammessi sulla base del solo ruolo o del relativo estratto, senza che sia necessaria la previa notifica della cartella di pagamento al curatore o il deposito della cartella stessa, salvo le conseguenze delle eventuali contestazioni.
  • L’estratto di ruolo è idoneo a fondare la domanda di ammissione solo se contiene tutti gli elementi essenziali per identificare in modo univoco il debitore e la pretesa, compresi i dati relativi a natura ed entità del credito iscritto.
  • Il giudice di merito non può escludere l’idoneità dell’estratto di ruolo limitandosi a qualificarlo come tabulato interno, se dagli atti risulta che il documento riporta gli elementi necessari a configurarlo giuridicamente come estratto di ruolo.
  • In materia di ammissione al passivo dei crediti riscossi mediante ruolo, la verifica giudiziale deve concentrarsi sulla sussistenza di un supporto documentale idoneo secondo la disciplina speciale, non sulla necessità della cartella esattoriale come titolo autonomo e imprescindibile.
  • Quando il documento prodotto è potenzialmente qualificabile come estratto di ruolo e il giudice omette di considerare i dati decisivi in esso contenuti, la motivazione è viziata e la decisione deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneImpiegnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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