Cassazione Penale, Sentenza n. 26382/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il soggetto ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva revocato la misura alternativa, ritenendolo responsabile di furto di energia elettrica per un allaccio abusivo alla rete rinvenuto nell'abitazione in cui conviveva con la compagna intestataria dell'utenza. La revoca era stata disposta perché il Tribunale aveva considerato tale condotta incompatibile con la prosecuzione della prova. Il ricorso deduceva: 1) violazione degli artt. 627, 125 c.p.p. e 47 ord. pen., oltre che del principio di diritto espresso nella precedente decisione rescindente, per avere il Tribunale reiterato la stessa motivazione già censurata senza indicare nuovi elementi fattuali; 2) erroneo richiamo di un precedente sulla detenzione di armi, con impropria estensione di un principio elaborato in un contesto diverso; 3) illegittimo uso dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., atto ritenuto meramente informativo, in contrasto con la presunzione di innocenza; 4) manifesta illogicità della motivazione sulla conoscenza dell'allaccio abusivo, desunta solo dalla visibilità dell'allaccio e dalla convivenza con l'intestataria dell'utenza, senza accertare chi avesse realizzato l'allaccio, quando fosse stato effettuato e se il ricorrente ne fosse a conoscenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti relativi alla logicità della motivazione sulla conoscenza dell'allaccio abusivo. Ha escluso che il Tribunale avesse fondato la decisione sull'avviso ex art. 415-bis c.p.p., ma ha osservato che la motivazione non conteneva elementi concreti sufficienti a dimostrare la consapevolezza del ricorrente circa l'allaccio: mancavano indicazioni sulle caratteristiche tecniche dell'allaccio, su eventuali condotte ostruzionistiche o su ulteriori circostanze concludenti; non bastavano la convivenza recente con l'intestataria dell'utenza e il fatto di aver abitato in passato l'immobile. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio, affinché proceda a una rinnovata valutazione motivazionale sulla asserita responsabilità per il furto di energia elettrica e sulla conseguente revoca dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova
La revoca dell'affidamento in prova non deriva automaticamente da qualsiasi violazione di legge o prescrizione, ma richiede una valutazione della sua incompatibilità con le finalità dell'istituto e con il percorso risocializzante.
art. 627 c.p.p.
Richiamato quale parametro dell'obbligo del giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, che deve essere logicamente coerente e non meramente ripetitiva rispetto ai punti già censurati.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della presunzione di innocenza, invocata contro l'uso dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. come base della revoca.
art. 415-bis c.p.p.
Atto processuale avente funzione informativa e difensiva, non idoneo da solo a fondare la responsabilità del soggetto ai fini della revoca.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale richiede non solo la violazione di una prescrizione o di una regola di legge, ma la dimostrazione che il comportamento del soggetto esprima un effettivo allontanamento dalle finalità rieducative della misura e sia incompatibile con la sua prosecuzione.
- Quando la revoca dell'affidamento si fonda su un reato ascritto all'affidato, il giudice di sorveglianza può valorizzare anche fatti non ancora definiti in sede penale, poiché non esiste una pregiudizialità necessaria tra il procedimento penale e quello di revoca; resta però necessaria una motivazione autonoma e logicamente solida.
- La mera presenza di un allaccio abusivo in un immobile non è sufficiente, da sola, a dimostrare la consapevole utilizzazione dell'energia sottratta: occorrono elementi ulteriori, quali le caratteristiche visibili dell'allaccio o condotte univoche dell'interessato, da cui desumere la conoscenza del collegamento illecito.
- La convivenza con l'intestatario dell'utenza o la precedente abitazione nell'immobile non bastano, senza ulteriori riscontri concreti, a fondare il giudizio di responsabilità per furto di energia elettrica né, di riflesso, la revoca della misura alternativa.
- Il giudice del rinvio, dopo un annullamento rescindente, non può limitarsi a reiterare la precedente motivazione, ma deve confrontarsi con i rilievi della Corte e integrare l'accertamento con elementi fattuali specifici e logicamente significativi.
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