Risposta n. 490 del 20/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che i trasferimenti non siano rilevanti ai fini IVA perché non c’è un rapporto sinallagmatico con gli enti pubblici; che l’IVA sugli acquisti sia detraibile in quanto riferita ad attività imponibili; e che non si applichi la ritenuta del 4% perché si tratta di somme necessarie allo svolgimento di funzioni pubbliche.
Contributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale
Il quesito
La società in house incaricata come Agenzia unica per la mobilità e il TPL chiede: 1) se le risorse pubbliche trasferite dalla Regione e dagli enti locali siano fuori campo IVA; 2) come detrarre l’IVA sugli acquisti di servizi ricevuti dall’aggiudicatario del servizio TPL; 3) se su tali somme debba applicarsi la ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2, DPR 600/1973.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che le risorse trasferite sono fuori campo IVA, perché non derivano da un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive ma da un trasferimento di somme vincolate all’esercizio di funzioni pubbliche; conferma la detraibilità dell’IVA sugli acquisti solo se e nella misura in cui siano impiegati per operazioni imponibili o assimilate; ritiene infine applicabile la ritenuta del 4% sui contributi corrisposti all’impresa, non trattandosi di contributi per l’acquisto di beni strumentali.
Contributi pubblici per funzioni di trasporto pubblico locale
L’interpello riguarda il trattamento fiscale delle somme trasferite a una società a totale partecipazione pubblica designata come Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (TPL) in base a una legge regionale modificata da una successiva legge regionale. La società svolge funzioni pubbliche con il modello dell’in house providing e gestisce risorse vincolate al finanziamento dei servizi minimi di TPL.
Fattispecie e assetto normativo locale
Alfa S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica, partecipata da Regione, Provincia e Comuni, che a seguito della modifica dell’articolo 19-bis della legge regionale TTT è individuata come soggetto unico incaricato delle attività previste dal Titolo II, Capitolo II, e dal Titolo III della medesima legge.
La società precisa che modificherà il proprio statuto per svolgere le funzioni di Agenzia unica per la mobilità e il TPL e che opererà come società in house, quale modulo organizzativo di esternalizzazione di una funzione pubblica di interesse generale. Riceverà dagli enti territoriali:
- le risorse del Fondo Nazionale Trasporti;
- eventuali risorse ulteriori destinate ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi.
La società, inoltre, gestirà le procedure di gara per l’individuazione del gestore del servizio TPL, stipulerà il contratto di servizio con l’aggiudicatario e concederà a quest’ultimo in locazione gli asset funzionali al TPL, tra cui immobili strumentali e impianti, dietro corrispettivo soggetto a IVA ordinaria.
Quesito del contribuente
La società chiede chiarimenti su tre profili:
- il regime IVA delle risorse finanziarie trasferite ai sensi dell’articolo 19-bis della legge regionale TTT;
- le modalità di detrazione dell’IVA addebitata dall’aggiudicatario del servizio TPL;
- l’applicabilità della ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973 alle somme trasferite.
Soluzione interpretativa proposta dalla società
Secondo l’istante, il trasferimento delle risorse non è rilevante ai fini IVA, perché le somme sono destinate a finalità generali e non esiste un servizio reso in cambio agli enti pubblici finanziatori.
Quanto alla detrazione, la società ritiene detraibile l’IVA sugli acquisti collegati alle attività svolte, poiché tali attività sono strumentali allo svolgimento di operazioni imponibili connesse al servizio di TPL.
Infine, la società sostiene che la ritenuta del 4% non sia dovuta, richiamando la natura di trasferimento di somme necessarie all’esercizio di funzioni pubbliche e i chiarimenti di prassi citati nell’istanza.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sulla prestazione di servizi "a titolo oneroso";
- l’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR 633/1972, secondo cui non sono cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
- l’articolo 168 della direttiva IVA e l’articolo 19 del DPR 633/1972 sulla detrazione dell’IVA sugli acquisti;
- l’articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973 sulla ritenuta del 4% sui contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
Sono inoltre richiamate la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, la circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, le risoluzioni n. 21/E del 16 febbraio 2005, n. 16/E del 27 gennaio 2006, n. 61/E dell’11 marzo 2009, n. 100/E del 25 luglio 2005, n. 108/E del 4 agosto 2004 e la risoluzione n. 11/1036 del 22 ottobre 1983.
Valutazione dell’Agenzia sul quesito IVA relativo ai trasferimenti
L’Agenzia osserva che, in base ai principi comunitari, un’operazione è imponibile ai fini IVA solo quando esiste un rapporto giuridico con scambio sinallagmatico e un nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo ricevuto.
Applicando tali principi al caso concreto, richiama il novellato comma 5 dell’articolo 19-bis della legge regionale TTT, che prevede il trasferimento diretto ad Alfa delle risorse necessarie per i servizi minimi derivanti dal Fondo regionale trasporti e le qualifica come somme destinate e vincolate all’espletamento dei servizi di TPL di interesse generale.
Considera inoltre che, secondo quanto dichiarato in integrazione, non esistono:
- convenzioni o altri rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive con gli enti territoriali;
- vantaggi diretti ed esclusivi per la pubblica amministrazione;
- clausole risolutive espresse;
- previsioni di risarcimento danni per inadempimento;
- ipotesi di responsabilità contrattuale.
In assenza di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, l’Agenzia conclude che i trasferimenti non assumono rilevanza IVA e devono essere considerati fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR 633/1972.
Valutazione dell’Agenzia sulla detrazione dell’IVA
Sul secondo quesito, l’Agenzia richiama il principio generale per cui il diritto alla detrazione spetta nella misura in cui beni e servizi acquistati siano impiegati per operazioni soggette a imposta.
Precisa che la percezione di contributi non incide di per sé sulla detraibilità: ciò che conta è l’utilizzo dei beni e servizi acquistati per effettuare operazioni imponibili o assimilate. Pertanto, la società può detrarre l’IVA sugli acquisti solo se e nella misura in cui tali acquisti siano riferiti ad operazioni imponibili o assimilate ai fini della detrazione.
Valutazione dell’Agenzia sulla ritenuta del 4%
Quanto alla ritenuta, l’Agenzia richiama l’articolo 28, comma 2, del DPR 600/1973 e la prassi secondo cui la norma ha portata generale: tutti i contributi corrisposti da enti pubblici e privati alle imprese sono soggetti alla ritenuta del 4% a titolo di acconto, salvo quelli per l’acquisto di beni strumentali.
Poiché nel caso esaminato le risorse trasferite sono qualificate come contributi e risultano non rilevanti ai fini IVA, l’Agenzia ritiene che gli enti territoriali debbano operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle somme erogate all’istante.
Conclusioni operative
La risposta è coerente con l’inquadramento delle somme come trasferimenti pubblici vincolati all’esercizio di funzioni di interesse generale, privi di un nesso sinallagmatico con gli enti eroganti.
In sintesi:
- i trasferimenti regionali e locali sono fuori campo IVA;
- l’IVA sugli acquisti è detraibile solo nei limiti dell’effettivo impiego per operazioni imponibili o assimilate;
- sulle somme erogate si applica la ritenuta del 4% ex articolo 28, comma 2, DPR 600/1973.
Il parere è espressamente riferito alle operazioni rientranti nell’ambito dell’articolo 19-bis della legge regionale TTT, come modificato dalla legge regionale KKK.
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