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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11908/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite origina dall’opposizione, proposta nel 2002 da una società beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto ai sensi della legge n. 488 del 1992, contro un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di consulenza per il pagamento dei compensi relativi all’attività svolta per procurare un finanziamento di oltre sette miliardi di lire. L’opponente deduceva la nullità del mandato, anche prospettando che il compenso, particolarmente elevato, fosse stato pattuito perché la consulente aveva fatto intendere che senza i giusti contatti il finanziamento sarebbe stato difficile da ottenere; in subordine invocava il dolo incidente e chiedeva la restituzione delle somme già versate. Il Tribunale aveva respinto opposizione e domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2149 del 26 maggio 2016, accoglieva parzialmente l’appello della debitrice: escludeva l’abusivo svolgimento di attività riservate, la nullità del mandato per illiceità della causa, il motivo illecito comune e l’inadempimento della consulente; riteneva invece non più determinabile, dal 1° gennaio 2005, il parametro prime rate ABI previsto per gli interessi, sostituendolo con il tasso legale ai sensi dell’art. 1284, secondo comma, c.c. Qualificava inoltre come clausola penale la pattuizione di interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento e la riduceva equitativamente, ritenendo eccessiva la maggiorazione di 15 punti e rideterminandola in 5 punti sopra il parametro di riferimento (prime rate fino al 31 dicembre 2004 e tasso legale dal 1° gennaio 2005). Revocava il decreto ingiuntivo, ma condannava la debitrice al pagamento del capitale e degli interessi così rideterminati. La creditrice ha proposto ricorso principale articolato in cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1284, terzo comma, e 1221 c.c., sostenendo che la cessazione della rilevazione ABI non giustificasse la caducazione della pattuizione né la sostituzione del parametro; (2) omesso esame di fatto decisivo, contestando l’uso del tasso legale e sostenendo che il prime rate potesse essere ricostruito tramite altre fonti; (3) violazione degli artt. 1384 e 2697 c.c., affermando che la riduzione d’ufficio richiedesse allegazione e prova dell’eccessività e dovesse considerare l’interesse del creditore all’adempimento; (4) violazione dell’art. 1384 c.c. per avere valutato l’eccessività della penale considerando anche la fase esecutiva e non soltanto il momento della stipula; (5) ulteriore violazione dell’art. 1384 c.c. quanto alla misura della riduzione. La debitrice ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’aumento pattuito fosse di 15 centesimi di punto percentuale, e non di 15 punti percentuali, e censurando la diversa interpretazione della clausola.

La decisione

La Cassazione ha escluso in via preliminare che le sentenze invocate dalla debitrice avessero formato giudicato esterno sulla controversia: riguardavano contratti autonomi o un diverso precetto. Ha inoltre respinto la contestazione secondo cui il controricorso della debitrice si riferisse a un giudizio diverso. Il ricorso principale è stato rigettato. I primi due motivi sono infondati: venuto meno dal 31 dicembre 2004 il dato ABI del prime rate al quale le parti avevano collegato il tasso, e non risultando un criterio alternativo prestabilito, estrinseco e sicuramente accertabile per l’intera durata del rapporto, la clausola è divenuta sopravvenutamente indeterminabile e il tasso è stato correttamente ricondotto a quello legale previsto dall’art. 1284, secondo comma, c.c. Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati: la riduzione equitativa della penale può essere valutata considerando l’interesse di entrambe le parti, l’interesse del creditore all’adempimento e le circostanze emerse durante l’esecuzione; la Corte d’appello aveva ritenuto che la misura pattuita producesse un’ingiustificata locupletazione e aveva motivato la riduzione. Il quinto motivo è inammissibile perché contestava il risultato quantitativo della scelta equitativa senza indicare una violazione di legge. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: era generico e proponeva una diversa lettura del contratto senza dedurre la violazione delle norme di interpretazione contrattuale; inoltre, la decisione resa in un altro giudizio non faceva stato in questo processo e non era stata adeguatamente riprodotta nei suoi passaggi rilevanti. La Corte ha compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1284 c.c.

    Non essendo più acquisibile il dato al quale le parti avevano inteso concordemente far riferimento per determinare la misura degli interessi e non potendo il giudice sostituirsi alla volontà delle parti nel determinare il contenuto contrattuale, correttamente ha affermato che sia caduta la clausola determinante gli interessi convenzionali e la misura del tasso base sul quale calcolare gli interessi dovesse essere sostituita dalla determinazione del tasso nella misura legale, prevista dall’art. 1284 c.c., comma 2.

    Quando il parametro esterno convenuto per determinare gli interessi non è più disponibile e non è sostituibile mediante un criterio già pattuito, la clausola diviene indeterminabile; in assenza di un nuovo accordo, opera il tasso legale ai sensi del secondo comma dell’art. 1284 c.c.

  • art. 1384 c.c.

    Quanto al momento, genetico o funzionale, al quale far riferimento, si è affermato che, al di là dell’espressione letterale utilizzata nell’art. 1384 c.c., non è sufficiente guardare al momento genetico del contratto, ma occorre guardare alla fase successiva della sua esecuzione (tant’è che si ammette che la domanda possa pacificamente essere proposta per la prima volta in appello, se una consistente alterazione della posizione delle parti si è verificata a distanza della conclusione del contratto: v. Cass. n. 21297 del 2011).

    La manifesta eccessività della penale può essere valutata anche alla luce delle circostanze verificatesi durante l’esecuzione del rapporto, e non esclusivamente al momento della stipula; la riduzione equitativa richiede inoltre di considerare l’interesse di entrambe le parti, compreso quello del creditore all’adempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Quanto all’idoneità della clausola, per come colmata dalle pattuizioni delle parti, ad alterare l’equilibrio del rapporto, questa Corte ha già segnalato che occorre guardare all’interesse di entrambe le parti, senza perder di vista l’interesse del creditore all’adempimento, tenendo conto dell’effettiva incidenza dell’adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito (Cass. n. 17731 del 2015).

    La decisione non enuncia una regola autonoma sull’onere della prova ex art. 2697 c.c.; respinge la censura relativa alla riduzione della penale richiamando i criteri di valutazione dell’equilibrio contrattuale e dell’interesse del creditore.

  • art. 2 Cost.

    Come ha precisato Cass. n. 21994 del 2012, infatti, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola come sembra indicare l’art. 1384 c.c., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poichè anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all’art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell’art. 1384 c.c., impiegando il verbo “avere” all’imperfetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.

    I principi di solidarietà, correttezza e buona fede informano la valutazione equitativa della penale durante l’attuazione del rapporto, consentendo di considerare le circostanze sopravvenute e l’interesse del creditore all’adempimento.

  • art. 1175 c.c.

    Come ha precisato Cass. n. 21994 del 2012, infatti, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola come sembra indicare l’art. 1384 c.c., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poichè anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all’art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell’art. 1384 c.c., impiegando il verbo “avere” all’imperfetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.

    Il dovere di correttezza nella fase attuativa del rapporto concorre a orientare la valutazione equitativa della penale, che può tenere conto delle circostanze maturate durante l’esecuzione.

  • art. 1375 c.c.

    Come ha precisato Cass. n. 21994 del 2012, infatti, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola come sembra indicare l’art. 1384 c.c., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poichè anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all’art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell’art. 1384 c.c., impiegando il verbo “avere” all’imperfetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.

    La buona fede nell’esecuzione del contratto impone di considerare anche le circostanze della fase attuativa nella valutazione della manifesta eccessività della penale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e le parti risultano soccombenti; pertanto, sono gravate dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

    In presenza dei presupposti indicati, la parte soccombente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Se le parti determinano gli interessi mediante un parametro esterno che cessa di essere rilevato e non è previsto un criterio alternativo, il giudice non può sostituirsi alla loro volontà individuando un nuovo parametro: la clausola diviene sopravvenutamente indeterminabile e, in mancanza di un nuovo accordo, si applica il tasso legale ai sensi dell’art. 1284, secondo comma, c.c.
  • Nel ridurre equitativamente una clausola penale, il giudice deve considerare l’interesse di entrambe le parti, incluso l’interesse del creditore all’adempimento, e può valutare le circostanze maturate durante l’esecuzione del rapporto, non soltanto quelle esistenti al momento della stipula.
  • La censura in cassazione della misura concreta della riduzione equitativa della penale non è sufficiente se si limita a contestare il risultato raggiunto dal giudice di merito senza individuare una specifica violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione che propone una diversa interpretazione del contratto è inammissibile se non deduce una violazione dei criteri legali di interpretazione e si limita a contrapporre la lettura della parte a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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