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Sentenza

Sentenza n. 4428/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: ordinanza del TAR Abruzzo che aveva respinto l'istanza incidentale di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e agli atti del sub-procedimento di verifica dell'anomalia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'aggiudicazione, mediante scorrimento della graduatoria, del lotto n. 3 di una gara per il servizio di pulizia in favore di un'azienda sanitaria. L'impresa classificatasi quarta ha chiesto l'accesso agli atti di gara per verificare la legittimità dell'aggiudicazione e articolare eventuali ulteriori censure. Dopo una prima ostensione, l'offerta tecnica dell'aggiudicataria è stata resa disponibile con l'oscuramento di 39 pagine su 40 e non sono stati messi a disposizione gli atti relativi alla verifica dell'anomalia, inclusi i giustificativi, le giustificazioni e i relativi allegati. L'impresa ha quindi proposto istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. Il TAR ha ritenuto giustificato l'oscuramento per la tutela del segreto industriale, richiamando il metodo di gestione denominato "Clever Job" e il relativo software, e ha considerato sufficiente il verbale unico di verifica dell'anomalia. In appello sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento; omessa verifica autonoma e motivata, da parte della stazione appaltante, delle ragioni di riservatezza dichiarate dall'aggiudicataria; difetto assoluto di istruttoria e motivazione, per avere l'amministrazione recepito l'oscuramento predisposto dalla controinteressata senza una propria valutazione; erroneità del richiamo al brevetto quale fondamento del segreto; illegittima limitazione dell'accesso agli atti della verifica dell'anomalia, ritenuti necessari per controllare la serietà, sostenibilità e coerenza dell'offerta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato l'ordinanza del TAR. Ha affermato che il generico richiamo al know-how aziendale non basta a sottrarre l'offerta tecnica all'accesso e che l'offerta non può essere oscurata nella sua totalità sulla base di una dichiarazione generica di segreto tecnico o commerciale. La stazione appaltante deve verificare specificamente e motivatamente l'effettiva sussistenza di segreti industriali o commerciali, limitando l'oscuramento ai soli elementi per i quali tale esigenza sia comprovata. Nel caso concreto l'amministrazione si era limitata a rendere disponibile l'offerta già oscurata dalla controinteressata, senza svolgere alcuna autonoma valutazione. Il brevetto d'invenzione non costituisce, di per sé, prova di segretezza, poiché l'invenzione brevettata deve essere descritta in modo chiaro e completo e i fascicoli brevettuali sono normalmente consultabili; inoltre, l'utilizzo del metodo brevettato è comunque precluso agli altri operatori. Anche i generici riferimenti alla declinazione applicativa, organizzativa e operativa del metodo non dimostravano l'esistenza di un segreto tutelabile. Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato l'accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria e agli atti del sub-procedimento di verifica dell'anomalia. Resta salva la possibilità per l'amministrazione di individuare singoli elementi realmente qualificabili come segreti tecnici o commerciali, sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata, procedendo in tal caso al bilanciamento tra riservatezza e diritto alla difesa previsto dall'art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016, previa attivazione del contraddittorio e con analitica motivazione. AREACOM e l'aggiudicataria sono state condannate, ciascuna, alla rifusione di euro 1.000 oltre accessori in favore dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    "informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali"; "è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"

    La sottrazione all'accesso delle informazioni riservate richiede una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata; anche quando sussistano segreti tecnici o commerciali, deve essere garantito l'accesso difensivo mediante un bilanciamento concreto tra riservatezza e tutela giurisdizionale. La stazione appaltante deve svolgere una verifica autonoma, limitare l'oscuramento ai soli elementi effettivamente segreti e motivare analiticamente la decisione.

  • art. 53, commi 2 e 6, d.lgs. 50/2016

    Gli atti del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, inclusi i giustificativi, le giustificazioni e gli allegati, possono essere necessari per l'esercizio del diritto di difesa e non sono sostituibili, in via generale, dal solo verbale conclusivo.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L'esercizio dell'accesso nella materia dei contratti pubblici avviene secondo la disciplina generale dell'accesso, nei limiti e con le deroghe specificamente previste dall'art. 53 d.lgs. 50/2016.

  • art. 51, comma 2, d.lgs. 30/2005

    "l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla"

    La necessaria pubblicità descrittiva dell'invenzione brevettata è incompatibile, di per sé, con la qualificazione dell'invenzione come segreto tecnico.

  • art. 186 d.lgs. 30/2005

    La normale consultabilità dei fascicoli brevettuali esclude che il mero richiamo all'esistenza di un brevetto dimostri la segretezza delle informazioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, il generico richiamo al know-how aziendale o al segreto tecnico e commerciale non è sufficiente a limitare l'accesso difensivo: l'offerente deve indicare e comprovare specificamente quali informazioni siano segrete e per quali ragioni.
  • La stazione appaltante non può recepire automaticamente l'oscuramento predisposto dal concorrente, ma deve svolgere una propria verifica autonoma, concreta e motivata sulla natura riservata delle singole informazioni e oscurare soltanto quelle effettivamente protette.
  • Anche in presenza di segreti tecnici o commerciali, l'amministrazione deve bilanciare la riservatezza con il diritto del concorrente alla tutela giurisdizionale, valutando la necessità dell'accesso in relazione alla procedura di affidamento e motivando analiticamente l'esito del bilanciamento, previa partecipazione degli interessati.
  • L'esistenza di un brevetto d'invenzione non dimostra, di per sé, la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, poiché l'invenzione brevettata deve essere descritta pubblicamente in modo sufficientemente chiaro e completo e i fascicoli brevettuali sono normalmente consultabili.
  • L'accesso difensivo agli atti della verifica dell'anomalia può comprendere le richieste di giustificativi, le giustificazioni dell'offerente e i relativi allegati, quando tali documenti siano necessari per verificare effettivamente la serietà, sostenibilità e coerenza dell'offerta; il solo verbale conclusivo non è necessariamente sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoOfferta e valutazione
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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