Sentenza n. 180/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 536/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.12.2023, notificata in data 14.10.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 536/2023 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 13 giugno 2024 e notificata al Ministero il 14 ottobre 2024. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel ricorso. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Arezzo era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine inutilmente decorso.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini dimidiati applicabili al giudizio camerale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica della tempestività degli adempimenti processuali nel giudizio camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l'azione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'amministrazione destinataria di adottare tutti gli atti necessari per darvi integrale attuazione entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Quando il giudicato riconosce il diritto di un docente al beneficio della carta elettronica e alle somme corrispondenti, l'esecuzione richiede sia la messa a disposizione della carta sia l'accredito degli importi dovuti.
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