Cassazione Penale, Sentenza n. 27464/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, applicata dal GIP per il reato di sequestro di persona aggravato dal numero di partecipanti. La pubblica accusa sostiene che Castillo, con altri quattro, avrebbe privato della libertà Carafiglia Stefano, minacciandolo di morte, costringendolo a salire su un'autovettura e sottraendogli il telefono. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e eccesso di potere, contestando l'attendibilità della persona offesa e l'insussistenza delle esigenze cautelari alla luce dell'incensuratezza e dell'attività lavorativa del ricorrente, proponendo come misura alternativa gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e dirette a sindacare il merito delle valutazioni del GIP e del Tribunale del riesame, non indicando violazioni di legge né vizi manifesti di logica o travisamenti probatori. Il giudice ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo confrontato le dichiarazioni della persona offesa con gli esiti delle indagini, e avesse spiegato in modo coerente le esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere anche per il contesto criminoso collegato (traffico di ingenti quantitativi di droga). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Principio giurisprudenziale richiamato per affermare che il ricorso per cassazione non può sindacare meramente il merito delle valutazioni cautelari se non sono dedotte specifiche violazioni di legge o vizi di illogicità manifesta.
Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano)
Richiamata per ribadire i limiti del controllo in cassazione sulle valutazioni di fatto compiute dal giudice delle misure cautelari.
Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone)
Citata per precisare che il controllo di legittimità in materia cautelare è circoscritto all'esame della congruità e della motivazione dell'atto impugnato e non alla riconsiderazione degli elementi di fatto o dello spessore degli indizi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari non può limitarsi a doglianze generiche: deve indicare specifiche violazioni di legge, errori di diritto o vizi logici evidenti per essere ammesso.
- La Corte non riesamina il merito delle valutazioni di fatto (es. valutazione degli indizi o della credibilità della persona offesa) se tali valutazioni risultano motivate e non manifestamente illogiche.
- Per contestare l'attendibilità della persona offesa occorre individuare elementi concreti che ne dimostrino la contraddittorietà o l'inattendibilità, non la sola affermazione della difesa.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di recidiva) deve essere valutata in relazione al contesto concreto; la gravità del fatto e il coinvolgimento in contesti criminosi (es. traffico di droga) rafforzano la necessità di misure più afflittive come la custodia in carcere.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è di norma condannato alle spese e può essere irrogata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza del motivo prima di proporre il gravame.
- La proposta di misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) deve essere corredabile da elementi concreti che ne dimostrino l'efficacia a prevenire i rischi che la misura cautelare in carcere mira a evitare.
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