Cassazione Civile, Ordinanza n. 23108/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1995, con cui gli erano stati attribuiti redditi di capitale e maggiori redditi di partecipazione in quanto socio di società cooperative e di una società in nome collettivo. Dopo alterne vicende nel merito e un precedente annullamento per nullità del giudizio di appello, la controversia era giunta in cassazione, che con ordinanza n. 4744/2021 aveva rigettato il ricorso. Contro tale ordinanza è stata poi proposta revocazione per un unico motivo: si deduceva un errore di fatto della Corte per non avere percepito, agli atti, l'esistenza di un giudicato che avrebbe escluso la qualificazione della cooperativa come società a ristretta base societaria, presupposto della presunzione di distribuzione degli utili ai soci. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non denunciasse un errore di fatto revocatorio, ma contestasse la valutazione giuridica compiuta nell'ordinanza impugnata circa l'irrilevanza del preteso giudicato esterno, trattandosi di giudizio su identità delle parti, petitum e causa petendi e quindi di apprezzamento giuridico, non di svista percettiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione
la revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti tassativi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
l'errore revocatorio consiste nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa, o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia
art. 2909 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi sul giudicato, ma la Corte ha escluso che il preteso giudicato esterno fosse operante nel giudizio, per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione deve consistere in una svista percettiva su un fatto storico emergente dagli atti, non in un errore di diritto, di interpretazione o di valutazione delle risultanze processuali.
- Non è revocabile la decisione di legittimità quando la censura, pur formalmente proposta come errore di fatto, mira in realtà a contestare l'apprezzamento giuridico compiuto dalla Corte sul significato e sulla portata di un documento o di un giudicato.
- La revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. ha carattere eccezionale e non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni già esaminate o per introdurre un sindacato su errori di giudizio.
- Il giudicato sostanziale formatosi in un diverso giudizio può operare in un processo successivo solo in presenza di identità di parti, petitum e causa petendi; in mancanza di tali presupposti, il giudicato esterno non produce effetti nel processo successivo.
- La stabilità del giudicato e la definitività delle decisioni esaurite nelle vie di impugnazione costituiscono esigenze primarie dell'ordinamento e impediscono di ampliare oltre i casi tassativi il rimedio revocatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23062/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23064/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23069/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2024 del 26/08/2024
- ordinanza_civile · 26 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23084/2024 del 26/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →