Cassazione Penale, Sentenza n. 19018/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di perquisizione e sequestro eseguito il 8/11/2024 presso i locali in disponibilità dei coniugi Bua-Giacalone riguardo a prodotti (giocattoli, profumi e altri oggetti) ritenuti contraffatti. Ricorrente articola due motivi: (1) illegittimità del mantenimento del sequestro di cosmetici non specificamente menzionati nel decreto e mancata convalida del sequestro da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 355 c.p.p.; (2) mancata, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto in relazione alle esigenze probatorie che giustificano il sequestro probatorio, con mancanza di indicazione della condotta ipotizzata, delle coordinate spazio-temporali, della relazione tra beni e reato e della finalità probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile (ricordando che il sequestro generico senza convalida non è soggetto a riesame ma può essere impugnato mediante istanza di restituzione al P.M. e, in caso di diniego, opposizione al GIP). Il secondo motivo è stato accolto: il decreto di sequestro probatorio è carente nella motivazione circa la finalità probatoria e le ragioni per cui i beni costituiscono corpo del reato o cose pertinenti. La carenza è tale che il Tribunale del riesame non può sanarla; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro e ha disposto la restituzione dei beni all'avente diritto. La Corte ha inoltre chiarito che non ostano alla restituzione le disposizioni sulla confisca obbligatoria, precisando che i prodotti con marchi contraffatti non sono di per sé intrinsecamente pericolosi e che l'applicazione dell'art. 474-bis richiede l'accertamento della falsità dei marchi, onere del pubblico ministero non assolto nel caso di specie.
Norme richiamate
delitto relativo all'uso/fabbricazione di marchi contraffatti; la semplice astratta configurabilità del reato non basta per misure come la confisca obbligatoria; occorre accertare la falsità dei marchi, onere del P.M.
prevede confisca obbligatoria in talune ipotesi collegate all'art. 240; non operativa automaticamente senza le previste verifiche e non sostituisce l'onere probatorio sul riconoscimento della falsità del marchio
disciplina la confisca: il secondo comma riguarda beni intrinsecamente pericolosi, mentre il primo disciplina l'ablazione facoltativa; la Corte ha escluso che i prodotti contraffatti rientrino automaticamente tra i beni del secondo comma
norma richiamata in relazione ai poteri di sequestro e perquisizione nell'ambito delle indagini; contestualizza i limiti procedurali
riguarda il controllo e le misure cautelari realizzate dal giudice; la corte ha richiamato i limiti del divieto di restituzione previsto dal comma 7 in relazione alle ipotesi di confisca obbligatoria
norma procedurale riferita alle modalità di esecuzione delle perquisizioni e dei sequestri da parte della polizia giudiziaria; evocata nel motivo di ricorso come violata
norma procedurale sul sequestro; richiamata dal ricorrente nel quadro delle presunte violazioni procedurali
disciplina la convalida del sequestro da parte del pubblico ministero e la restituzione; la Corte ha precisato che la mancanza di convalida non rende il provvedimento impugnabile in sede di riesame, lasciando il rimedio di fronte al P.M. e, in caso di diniego, l'opposizione al GIP
art. 324 comma 7 cod. proc. pen.
prevede il divieto di restituzione per cose soggette a confisca obbligatoria; la Corte ha chiarito che tale divieto riguarda solo i casi previsti dall'art. 240, secondo comma, non i beni contraffatti in quanto tali
Massime di principio
- Il sequestro probatorio necessita di una motivazione esplicita e adeguata circa la finalità probatoria: il decreto deve indicare perché i beni sono il corpo del reato o cose pertinenti e in che modo servono all'accertamento dei fatti
- Il mero richiamo a un'annotazione della polizia giudiziaria o l'indicazione generica di violazioni non sostituiscono la motivazione del pubblico ministero sul requisito probatorio del sequestro
- Se il pubblico ministero emette un decreto di sequestro generico che rimette alla discrezionalità della polizia giudiziaria l'individuazione dei beni, l'interessato deve chiedere la restituzione al P.M.; in caso di diniego può proporre opposizione al GIP; tale vizio non è rimediabile tramite riesame
- Il Tribunale del riesame non può supplire alla mancanza di motivazione del provvedimento cautelare del P.M.; la carenza grave comporta annullamento senza rinvio
- La confisca obbligatoria non si applica automaticamente ai beni con marchi contraffatti: occorre accertare la falsità del marchio e verificare se ricorrono le condizioni normative (art. 240 e art. 474-bis); i prodotti contraffatti non sono di per sé 'intrinsecamente pericolosi'
- Differenziare tra sequestro preventivo (mirato a impedire la reiterazione o aggravamento del reato) e sequestro probatorio (finalizzato alla conservazione di elementi probatori): la motivazione deve essere tarata sulla finalità effettivamente perseguita
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