Cassazione Civile, Ordinanza n. 11949/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Più soggetti hanno proposto un unico ricorso per cassazione contro dieci diverse sentenze della Corte d'appello di Bari, rese in procedimenti distinti ma tutti sfavorevoli ai ricorrenti e tutti opposti all'INPS. Nel ricorso si deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; in via subordinata venivano sviluppate ulteriori censure per violazione di legge. L'INPS ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso cumulativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare dell'INPS e ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo. Ha affermato che l'impugnazione con un unico atto di più sentenze diverse è ammessa solo in ipotesi specifiche: quando le decisioni siano rese tra le stesse parti e nell'ambito del medesimo procedimento, oppure in casi particolari di procedimenti distinti ma con identità di rapporto giuridico e di questione di diritto, come nel processo tributario. Fuori da tali ipotesi, e in particolare quando le sentenze impugnate provengano da procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti e coinvolgano soggetti anche solo parzialmente diversi, il ricorso cumulativo è inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione
La norma era evocata come parametro della censura dei ricorrenti, ma la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché ha ritenuto preliminarmente inammissibile il ricorso cumulativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha rilevato i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- L'impugnazione con unico ricorso di più sentenze diverse è ammissibile solo in ipotesi eccezionali, quando ricorrano un forte legame processuale o sostanziale tra i provvedimenti impugnati e, di regola, l'identità delle parti.
- Non è consentito al ricorrente scegliere unilateralmente la trattazione unitaria in cassazione di cause autonome e formalmente distinte: la riunione dei processi, fuori dall'atto introduttivo e nei limiti previsti, dipende dal giudice.
- Nel processo di legittimità, la possibilità di ricorso cumulativo non può essere estesa oltre i casi già riconosciuti dalla giurisprudenza, specialmente quando i giudizi originari siano distinti e coinvolgano parti non integralmente coincidenti.
- La doglianza sul vizio di omessa pronuncia resta assorbita quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del necessario requisito formale dell'impugnazione cumulativa.
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