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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29581/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva respinto l'appello avverso il rigetto da parte del GIP dell'istanza di dissequestro della targa prova n. AOOOKSZ. Il ricorrente denunciava che non risultava agli atti alcun decreto formale di sequestro della targa né gli era stata notificata alcuna misura cautelare relativa a quella targa; era stata invece notificata (solo successivamente) una misura riferita all'autovettura Audi con diversa targa. Inoltre il Tribunale aveva motivato in modo apodittico riguardo ai presupposti del sequestro (fumus e periculum) e il provvedimento impositivo sarebbe stato emesso oltre i termini previsti dall'art. 321, comma 3-ter c.p.p., dato che la polizia giudiziaria aveva materialmente asportato la targa il 16/02/2021 mentre il presunto decreto formale sarebbe successivo

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la restituzione della targa prova n. AOOOKSZ alla Edil Fofa s.r.r.s. (Forastefano Roberto). La Corte ha rilevato l'assenza di un decreto di sequestro della targa agli atti, la mancata notifica e il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 321, comma 3-ter c.p.p.; ha inoltre censurato la motivazione apodittica sui presupposti della misura

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen., commi 1 e 3-ter

    La Corte ha richiamato i termini e le garanzie procedurali relativi all'adozione e alla formalizzazione del sequestro preventivo: è necessaria la formale adozione del provvedimento entro i termini previsti e l'indicazione motivata dei presupposti (fumus e periculum); il mancato rispetto dei termini e l'assenza di decreto/ notifica rendono illegittima la misura

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto), non incide sul merito della decisione di annullamento

Massime di principio

  • Per l'efficacia di un sequestro preventivo è necessario il formale decreto di sequestro e la relativa notifica: la mera materialità dell'asportazione non basta se non è seguita dalla tempestiva formalizzazione prevista dalla legge
  • I termini previsti dall'art. 321 c.p.p. (in particolare il comma 3-ter) sono perentori: se il provvedimento formale impositivo è emanato oltre i termini decorrenti dalla materialità del sequestro, la misura può essere annullata e disporre la restituzione
  • La motivazione del sequestro deve esplicitare i presupposti (fumus iuris e periculum in mora) in modo concreto e non apodittico: argomentazioni generiche sono insufficienti e vulnerabili in sede di impugnazione
  • Il sequestro di elementi accessori (es. targhe di prova) va trattato e formalizzato separatamente se non espressamente compreso nel decreto relativo al veicolo: assenza di specifica menzione può costituire motivo di annullamento
  • In caso di contestazione procedurale (mancata notifica, assenza di decreto o superamento dei termini), è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio e la restituzione del bene quando i vizi sono tali da escludere la legittimità della misura e non richiedono istruttoria integrativa

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