Ordinanza n. 3455/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per allievi carabinieri, nonché gli atti successivi della procedura, inclusi la graduatoria finale e l’avviso di incorporamento
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici che lo aveva giudicato non idoneo per esiti di una pregressa correzione chirurgica di difetto interatriale, ritenuti causa di non idoneità ai sensi dell’art. 582 del d.P.R. 90/2010 e del decreto ministeriale 4 giugno 2014. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito e l’avviso di incorporamento dei vincitori. La domanda cautelare è stata sostenuta dagli esiti della verificazione, secondo cui il candidato non era attualmente affetto da cardiopatia congenita, ma presentava soltanto un remoto rilievo anamnestico relativo a una patologia corretta nella prima infanzia senza reliquati apprezzabili o impedimenti allo svolgimento del servizio militare; alla luce di tali risultanze, gli spettava il coefficiente 1 per l’apparato cardiovascolare. Poiché i motivi aggiunti investivano anche la graduatoria finale e la relativa notifica era stata effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, il ricorrente ha dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto in via interinale la domanda cautelare, valorizzando gli esiti della verificazione, che avevano escluso l’attuale sussistenza della condizione di inidoneità riscontrata in sede concorsuale e avevano riconosciuto al candidato il coefficiente 1 per l’apparato cardiovascolare. Ha quindi disposto l’ammissione del ricorrente con riserva al completamento dell’iter concorsuale. In relazione all’impugnazione della graduatoria, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione della presente ordinanza, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell’elenco dei controinteressati, nel rispetto della normativa sulla privacy. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. L’ordinanza non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La disposizione è richiamata quale base normativa della valutazione di idoneità psico-fisica contestata; la verificazione ha escluso che la condizione attuale del candidato integrasse la causa di non idoneità applicata dalla Commissione.
decreto ministeriale 4 giugno 2014
È richiamato quale ulteriore fonte della disciplina dei requisiti psico-fisici per il servizio militare e della valutazione contestata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente l’adozione della tutela cautelare interinale; nel caso concreto è stato utilizzato per ammettere il ricorrente con riserva al completamento dell’iter concorsuale.
art. 41, comma 2, c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati.
art. 27 c.p.a.
È richiamato insieme all’art. 49 c.p.a. quale base per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non raggiunti dalla notificazione.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente, in considerazione dell’elevato numero dei controinteressati, la notificazione per pubblici proclami.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando una verificazione disposta nel giudizio esclude l’attuale sussistenza della patologia o della condizione psico-fisica posta a fondamento del giudizio di non idoneità concorsuale, il giudice può ammettere provvisoriamente il candidato con riserva al completamento dell’iter concorsuale, ove sussista un pregiudizio attuale e concreto.
- La valutazione di idoneità psico-fisica deve riferirsi alla condizione attuale del candidato e non può fondarsi, in assenza di reliquati o impedimenti funzionali, sul mero dato anamnestico remoto di una patologia corretta con esito ottimale.
- Quando i motivi aggiunti investono la graduatoria finale di una procedura concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati che possono subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso; se il loro numero è elevato, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione degli atti processuali e dell’elenco dei controinteressati, con modalità idonee a rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali.
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