Ordinanza n. 182/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento n. 3155 del 17 marzo 2026 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maletto ha disposto di “sgomberare area pubblica concessa con atto Prot. n. 10616 del 15.10.2014”, relativamente al chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situato a Maletto, in via XXIV Maggio; - della nota del 14 aprile 2026 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha diffidato “la M.M. di Giovanni Mancuso & C. s.a.s. a sgomberare l’area pubblica concessa con atto Prot. n. 10616 del 15/10/2014 entro numero 3 (tre) giorni dal ricevimento della presente. Si mette in evidenza che, trascorso infruttuosamente tale termine, le operazioni necessarie per lo sgombero di quanto esposto sopra, saranno eseguite d'ufficio senza ulteriore preavviso, addebitando alla ditta in epigrafe le spese sostenute per l’esecuzione dei lavori”; - della proposta di deliberazione per la Giunta del Comune di Maletto del 29 gennaio 2026, numero 9, avente ad oggetto “Demolizione, ricostruzione e spostamento di un Chiosco sito in Piazza XXIV Maggio. Atto di indirizzo”; - della deliberazione della Giunta Comunale del 3 febbraio 2026 numero 7 che ha approvato la proposta di delibera; - di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sgombero di un’area pubblica concessa per l’ubicazione di un chiosco e successiva diffida allo sgombero
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maletto ha ordinato lo sgombero dell’area occupata dal chiosco e la successiva diffida, nonché gli atti comunali presupposti relativi alla demolizione, ricostruzione e spostamento del chiosco nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza XXIV Maggio. Ha dedotto che lo sgombero non avrebbe potuto essere disposto perché la concessione del 15 ottobre 2014 era ancora efficace e non era stata revocata o ritirata; che non sussistevano superiori esigenze di interesse pubblico, anche perché il progetto di riqualificazione prevedeva il mantenimento del chiosco; e che erano state omesse le garanzie partecipative e procedimentali. L’istanza cautelare monocratica era stata già accolta. Nelle more, il Comune ha adottato un provvedimento di revoca della concessione, che la ricorrente ha dichiarato di voler impugnare con motivi aggiunti. La ricorrente ha sostenuto che permaneva l’interesse alla sospensione, poiché gli atti di sgombero costituivano atti esecutivi autonomi rispetto alla sopravvenuta revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti sia del provvedimento di sgombero sia della successiva diffida. Il fumus boni juris è stato ravvisato nella circostanza che lo sgombero era stato disposto quando la concessione dell’area risultava ancora efficace, non essendo stata allora revocata o ritirata. Il periculum in mora è stato riconosciuto in relazione all’ordine di rimozione del chiosco. Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta revoca della concessione avrebbe dovuto essere valutata quanto ai suoi effetti processuali e sostanziali, ma non impediva, nella fase cautelare, di considerare autonomi gli atti di sgombero e la relativa diffida. Nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio per il Comune derivante dal possibile ritardo nei lavori di riqualificazione e nel cronoprogramma PNRR è stato ritenuto adeguatamente fronteggiabile mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, fissata al 30 settembre 2026. Il TAR ha inoltre valorizzato la comunicazione del Comune di Bronte, stazione appaltante del progetto, secondo cui gli interventi sul chiosco erano estranei al progetto, nonché il completamento della pavimentazione circostante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il fumus boni juris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, disponendo la sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando un ordine di sgombero di un’area pubblica concessa viene adottato mentre la concessione è ancora efficace e non è stata previamente revocata o ritirata, sussiste, in sede cautelare, un apprezzabile fumus di illegittimità dell’ordine.
- L’ordine di rimozione di un manufatto o di un chiosco costituisce un pregiudizio grave e attuale idoneo a integrare il periculum in mora ai fini della sospensione cautelare.
- La sopravvenuta revoca della concessione non rende automaticamente priva di interesse la domanda cautelare proposta contro un precedente ordine di sgombero, quando quest’ultimo conservi autonoma efficacia esecutiva e sia destinato a produrre effetti propri.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’amministrazione al rispetto del cronoprogramma dei lavori pubblici può essere tutelato mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, anziché mediante il mantenimento dell’efficacia di un atto di sgombero assistito da fumus e periculum.
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