Cassazione Penale, Ordinanza n. 08462/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello resa in sede esecutiva, sostenendo in sostanza che la richiesta non dovesse essere considerata meramente ripropositiva di una questione già decisa. Dal testo emerge che l'istanza riguardava la determinazione della data di un episodio estorsivo, inizialmente collocato dall'istante nel 1999 e poi nel 1994. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva dichiarato l'istanza inammissibile perché identica a quella già esaminata da altro giudice dell'esecuzione e priva di elementi nuovi, osservando inoltre che il precedente giudice aveva già motivato nel senso che l'episodio si era protratto oltre il 1999, fino al 2006. Non sono desumibili ulteriori doglianze specifiche dal testo.
Norme richiamate
art. 28 c.p.p.
Richiamato quale norma espressiva del principio del ne bis in idem nei conflitti positivi di competenza.
art. 649 c.p.p.
Richiamato quale divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto.
art. 669 c.p.p.
Richiamato quale disciplina della pluralità di sentenze per il medesimo fatto.
art. 666, comma 2, c.p.p.
Nel procedimento di esecuzione, impone di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione di altra già rigettata, quando fondata sui medesimi elementi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione opera il principio del ne bis in idem in senso processuale: una richiesta già rigettata non può essere riproposta se si fonda sui medesimi elementi e non introduce alcun profilo di novità.
- Ai fini dell'inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p., non è sufficiente modificare in modo solo formale un dato della domanda se la questione sostanziale resta identica a quella già decisa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e non indica elementi nuovi idonei a superare la preclusione già formatasi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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