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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14040/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per lesioni (art. 582 cod. pen.) nei loro confronti e, per Vincenzo Izzia, anche per il lancio di pezzi di tufo e minacce (art. 647 e art. 612, secondo comma, cod. pen.). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive per non aver riassunto i testi Giannone e Spataro; (2) carenza di motivazione e omissione di una perizia sulle fotografie prodotte dalla difesa per verificarne la compatibilità con la dinamica del lancio; (3) vizio di motivazione e violazione del principio "in dubio pro reo" per aver fondato la condanna quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza adeguato vaglio critico delle versioni contrapposte e delle lesioni riferite dagli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) la Corte territoriale, correttamente motivando, non era tenuta a riassumere testi reticenti già escussi in primo grado; (2) la richiesta di perizia è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata consulenza tecnica non costituisce prova decisiva né motivo di cassazione quando il giudice ha ritenuto sufficienti le fotografie a supporto della ricostruzione; (3) la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni, che qui non si riscontrano. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dei motivi di nullità e vizio di motivazione dedotti in cassazione; la Corte rileva che i motivi erano manifestamente infondati o generici e quindi non idonei a fondare il ricorso.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Rilevata implicitamente nella discussione sulla riassunzione delle prove: il giudice d'appello non è obbligato a riassumere prove già acquisite in primo grado se ritiene di poter decidere sullo stato degli atti, valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se motivata.

  • Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio secondo cui la perizia è mezzo di prova neutro e discrezionale del giudice di merito; la mancata perizia non rientra nelle "prove decisive" ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte) e altra giurisprudenza di legittimità

    Richiamata per il principio che le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente vagliate e motivate, costituire base esclusiva per la condanna; la verifica della credibilità è questione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; usata procedimentalmente nelle fasi di cassazione.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione e il pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti nella articolazione dei motivi di ricorso per cassazione (atto unico affidato a tre motivi nei limiti richiesti).

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non è obbligato a riassumere prove già acquisite in primo grado salvo che non ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; tale scelta, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
  • La richiesta di consulenza tecnica (perizia) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: la mancata perizia non costituisce di per sé motivo di cassazione se il giudice ritiene che gli altri elementi probatori siano sufficienti.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se sottoposte a un vaglio di credibilità più penetrante e illustrate con motivazione idonea, costituire anche prova esclusiva della responsabilità; la valutazione della credibilità è questione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente riapribile in Cassazione salvo manifesti vizi logici o contraddizioni.
  • I motivi di cassazione devono essere concreti e non reiterativi: censure generiche o dirette solo a ottenere una rivalutazione dei fatti senza individuare un vizio di diritto sono inammissibili.
  • Il principio in dubio pro reo non esime l'appellante dall'indicare aspetti specifici e gravi profili di errore nella valutazione probatoria; l'incertezza di natura meramente probatoria non è automaticamente risolutiva in sede di legittimità.

Testo integrale

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