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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33063/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso principale depositata dalla parte ricorrente e dell’accettazione da parte del fallimento resistente; conseguentemente dichiara estinto il giudizio. La pronuncia non entra nel merito dei motivi di ricorso principale o incidentale e dispone nulla sulle spese, né sul raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto/subappalto: una società mandataria di ATI, subappaltatrice di alcune opere commissionate da un’altra società, otteneva decreto ingiuntivo per somme asseritamente dovute per lavori eseguiti. La società ingiunta proponeva opposizione, contestava il credito e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere somme per asseriti lavori non correttamente eseguiti, chiedendo anche la compensazione con il credito ingiunto. In primo grado il decreto veniva revocato e la subappaltatrice veniva condannata, in parziale accoglimento dell’opposizione, al pagamento di una somma residua a favore della controparte. In appello venivano proposti impugnazione principale e incidentale, ma la Corte territoriale rigettava entrambi e dichiarava improcedibile la domanda della subappaltatrice nei confronti del fallimento della controparte, condannando comunque la subappaltatrice al pagamento dell’importo indicato in sentenza. In cassazione la società soccombente principale proponeva ricorso affidato a tre motivi, mentre il fallimento resistente proponeva ricorso incidentale affidato a due motivi. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dal fallimento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non decide sui motivi di ricorso né sul ricorso incidentale, e può disporre nulla sulle spese.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia assorb e ogni questione di merito relativa all’esistenza, quantificazione o compensazione dei crediti oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoDecreto ingiuntivoImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiContrattiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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