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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21556/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società finanziaria)

La controversia

Due correntisti avevano agito contro la banca depositaria e contro una società finanziaria, deducendo di avere in custodia presso la banca, sin dal 1983, un dossier titoli con azioni Fiat ordinarie e privilegiate. Avevano chiesto il trasferimento dei titoli presso altro intermediario, ma la banca aveva opposto che i titoli erano vincolati a pegno e che la posizione era stata ceduta alla società finanziaria. I clienti lamentavano inoltre che i titoli erano stati venduti senza loro ordine e che il ricavato non era stato loro corrisposto, chiedendo l'accertamento della mancata sottoscrizione delle polizze di pegno e il risarcimento dei danni. In appello la domanda era stata accolta anche nei confronti della società finanziaria, con condanna solidale al risarcimento e, separatamente, con condanna di quest'ultima a tenere indenne la banca. In cassazione la società finanziaria ha dedotto, in primo luogo, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione con gli originari attori, assumendo di avere prodotto in sede di legittimità lo scambio di missive transattive; in secondo e terzo motivo ha censurato la nullità della sentenza per mancata notifica, nei suoi confronti, della domanda riconvenzionale di manleva proposta dalla banca in primo grado e poi dell'appello incidentale, essendo essa rimasta contumace; gli ulteriori motivi erano diretti al merito della manleva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la pretesa transazione non risultava allegata né prodotta nel giudizio di appello e comunque non poteva essere valorizzata per pronunciare la cessazione della materia del contendere. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la domanda riconvenzionale di manleva proposta contro la contumace non le era stata notificata, in violazione dell'art. 292 c.p.c. e del diritto di difesa; ha ritenuto assorbiti i restanti motivi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio, limitatamente alla domanda di manleva, perché il processo non poteva essere proseguito su tale domanda. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; nulla è stato disposto sulle spese di merito tra banca e società finanziaria, data la contumacia di quest'ultima nei gradi precedenti.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e a proseguire il giudizio viene meno solo se risulta sopravvenuto un mutamento della situazione sostanziale tale da eliminare la contestazione sul diritto dedotto, circostanza che deve emergere dagli atti.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione possono essere prodotti solo documenti inerenti all'ammissibilità o alla nullità della sentenza nei limiti consentiti; nel caso concreto la transazione non poteva essere valorizzata perché non era stata prodotta nei gradi di merito e non risultava agli atti dell'appello.

  • art. 382 c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è disposta quando il processo non poteva essere proseguito, come nel caso di domanda di manleva proposta senza la necessaria notifica alla parte contumace.

  • art. 292 c.p.c.

    Le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, e per analogia l'appello incidentale, devono essere notificate al contumace; la violazione incide sul contraddittorio ed è deducibile solo dalla parte contumace.

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale soggiace alla necessità di notifica al contumace, in quanto anche in tale ipotesi deve essere garantito il contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come fondamento del principio del contraddittorio cui si ricollega la disciplina della notifica al contumace.

  • art. 24 Cost.

    La mancata notifica della domanda riconvenzionale ha leso il diritto di difesa della parte contumace.

  • art. 111 Cost.

    Il giusto processo richiede il rispetto del contraddittorio anche nei confronti della parte rimasta contumace.

  • art. 1304 c.c.

    È richiamato in relazione all'eventuale efficacia della transazione stipulata da uno dei coobbligati, ma il relativo ricorso incidentale resta assorbito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando dagli atti emerga in modo chiaro che il contrasto tra le parti sul diritto sostanziale è venuto meno; se il fatto sopravvenuto non è stato allegato o prodotto nel grado di merito, il giudice non può rilevarlo d'ufficio sulla sola base di documenti nuovi in cassazione.
  • La proposizione di una domanda riconvenzionale nei confronti di una parte contumace impone la notifica dell'atto contenente la domanda, perché la contumacia non comporta rinuncia al diritto di difesa e il giudizio deve rispettare il contraddittorio in relazione a tutte le domande autonome.
  • La stessa esigenza di notifica al contumace vale per l'appello incidentale, poiché esso introduce una pretesa autonoma che deve essere portata a conoscenza della parte rimasta fuori dal processo.
  • La mancata notifica della domanda riconvenzionale al contumace determina una nullità che non è sanata dalla successiva notifica dell'appello principale, perché la parte ha comunque perso un grado di difesa sul capo autonomo introdotto nel giudizio.
  • Quando la nullità investe soltanto una domanda specifica e il processo non può essere utilmente proseguito su quel capo, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio, limitatamente a quella domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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