Cassazione Penale, Ordinanza n. 15296/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per truffa e aveva negato la sospensione condizionale della pena. In fatto, secondo quanto emerge dal provvedimento, il profitto del reato era confluito su una carta intestata al ricorrente; gli estremi identificativi di tale strumento erano stati comunicati all'acquirente al momento della vendita per il pagamento del prezzo. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla prova a fondamento dell'affermazione di responsabilità nel delitto di truffa, sostenendo l'insufficienza del compendio probatorio. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, censurando il giudizio prognostico negativo formulato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, comunque manifestamente infondato, valorizzando la circostanza dell'incameramento del profitto su carta intestata al ricorrente quale elemento di decisiva rilevanza per attribuire al beneficiario un ruolo essenziale nella consumazione della truffa. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego della sospensione condizionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era sorretto da motivazione immune da vizi, anche alla luce dei precedenti penali del ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La ricezione del profitto su carta intestata all'imputato, con strumenti di pagamento da lui comunicati all'acquirente, è indicata come elemento di decisiva rilevanza per affermare la responsabilità del beneficiario nella consumazione della truffa.
art. 163 c.p.
La sospensione condizionale della pena è rimessa alla prognosi favorevole del giudice di merito; il suo diniego non è censurabile se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di truffa, l'accredito o l'incameramento del profitto su uno strumento di pagamento intestato all'imputato può costituire un indice probatorio decisivo della sua partecipazione alla consumazione del reato, specie quando tale strumento sia stato comunicato alla vittima per il pagamento.
- Le censure che si limitano a riproporre argomenti già esaminati e motivatamente respinti nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi, sono suscettibili di essere dichiarate manifestamente infondate in sede di legittimità.
- Il riconoscimento della sospensione condizionale della pena presuppone una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il relativo diniego è sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione o violazioni di legge effettivi.
- La presenza di precedenti penali rilevanti può legittimare un giudizio prognostico sfavorevole e quindi il mancato beneficio della sospensione condizionale, purché il giudice dia conto in modo non illogico delle ragioni della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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