Sentenza del 29/12/2016 n. 27318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello dell'Ufficio in relazione ad avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2006, emessi per maggiori ricavi non dichiarati. Sostenevano, in particolare, l'illegittima notifica degli accertamenti direttamente ai soci dopo la cancellazione della società, in assenza della prova che essi avessero percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione e che ricorressero le condizioni di responsabilità previste dalla legge. Deducevano inoltre violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle contestazioni fiscali. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i ricorrenti non avevano depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorso era stato notificato all'Agenzia delle Entrate, rimasta non costituita. L'avviso di ricevimento era necessario per provare la consegna dell'atto e la validità del contraddittorio; la sua mancanza non è stata ritenuta una semplice nullità sanabile e non è stata disposta la rinnovazione della notifica. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non si era costituita. I ricorrenti devono inoltre versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Art. 2945, comma 2, codice civile
Richiamato dai ricorrenti tra le norme che sarebbero state violate, ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Art. 2495, codice civile
Richiamato con riferimento agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e alla possibile responsabilità dei soci; la Corte non ha valutato la questione sostanziale.
Art. 36, D.P.R. n. 602 del 1973
Individua presupposti e limiti della responsabilità di liquidatori e soci per debiti tributari della società estinta; anche tale questione non è stata esaminata per l'inammissibilità processuale.
Art. 2697, codice civile
Richiamato dai ricorrenti in materia di onere della prova, in particolare sulla percezione di somme da parte dei soci e sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità.
Art. 110, codice di procedura civile
Richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte arrivasse all'esame della relativa censura.
Art. 149, codice di procedura civile
La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna al destinatario; l'avviso di ricevimento costituisce la prova della consegna, della data e dell'identità del ricevente.
Legge n. 890 del 1982
Disciplina le notificazioni effettuate tramite servizio postale e, insieme all'art. 149 c.p.c., impone la produzione dell'avviso di ricevimento per provare il perfezionamento della notifica.
Art. 291, codice di procedura civile
La Corte ha escluso la possibilità di rinnovare la notificazione, poiché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza di costituzione del destinatario, impediva di verificare l'esistenza stessa della conoscibilità legale dell'atto.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al processo tributario e all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato tramite posta, non è sufficiente dimostrare la spedizione: occorre depositare l'avviso di ricevimento che provi la consegna, soprattutto se la controparte non si costituisce.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento può determinare l'inammissibilità del ricorso, non una semplice nullità sanabile, quando non sia altrimenti provata la valida instaurazione del contraddittorio.
- Il ricorrente deve conservare e depositare tempestivamente la prova della notifica; in caso di smarrimento deve attivarsi con normale diligenza per ottenere un duplicato o altra documentazione idonea, spiegando eventualmente l'impossibilità oggettiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale, la Corte può non esaminare le questioni sostanziali, anche se riguardano profili potenzialmente rilevanti come la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società.
- La cancellazione della società e la responsabilità fiscale dei soci o del liquidatore devono essere valutate nel merito solo se il ricorso supera preliminarmente i requisiti di ammissibilità e di corretta instaurazione del contraddittorio.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello già dovuto per il ricorso principale.
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