Sentenza n. 36/2026 - Aosta, Sezione 1
per l’annullamento in parte qua - della deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 20.6.2025 avente a oggetto: “Variante non sostanziale n. 18/24 al PRG vigente consistente nelle modifiche agli artt. 4,12,21 e 22 delle NTA vigenti - esame osservazioni e approvazione” (doc. 2, essendo il doc. 1 il foliario), come da avviso pubblicato sul BURVA in data 19.8.2025 (doc. 3); - della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 23.12.2024 di adozione della predetta variante non sostanziale al PRG vigente (doc. 4); - di ogni altro atto a esse preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione della variante non sostanziale n. 18/24 al PRG, nella parte in cui l'accesso alla disciplina urbanistica di favore per la realizzazione della prima casa è subordinato alla non proprietà o usufrutto di altre unità abitative residenziali sull'intero territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, in parte qua, la variante non sostanziale al PRG con cui il Comune ha modificato l'art. 21 delle NTA, sostituendo il requisito della non proprietà di altre abitazioni nel territorio comunale con quello della non proprietà di abitazioni sull'intero territorio nazionale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle competenze comunali previste dall'art. 13 d.lgs. 267/2000, dall'art. 13 l.r. Valle d'Aosta n. 54/1998 e dall'art. 2 dello Statuto comunale, sostenendo che il Comune avrebbe attribuito rilevanza a fatti riferiti a un ambito territoriale eccedente quello comunale. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 11, comma 3, l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998, assumendo che il PRG debba riguardare esclusivamente l'organizzazione del territorio comunale. Il motivo è stato prospettato anche come eccesso di potere per difetto di competenza e travisamento dei presupposti. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, contestando il rigetto delle osservazioni presentate in sede procedimentale: secondo la ricorrente, il Comune avrebbe utilizzato argomentazioni non pertinenti, di natura fiscale anziché urbanistica, senza giustificare adeguatamente la variante.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo distinguendo tra gli elementi di fatto utilizzati per definire la fattispecie normativa e l'ambito territoriale di efficacia della norma. Sebbene la nuova disciplina consideri la proprietà di abitazioni situate sull'intero territorio nazionale, il limite alla realizzazione della prima casa produce effetti esclusivamente sull'attività edificatoria esercitabile entro il territorio comunale di Courmayeur; pertanto, il Comune non ha esercitato un potere ultraterritoriale. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che le risposte alle osservazioni non erano fondate su profili fiscali, ma illustravano la ratio urbanistica della variante, volta a riservare un trattamento privilegiato a chi intenda realizzare una prima casa e a favorire il radicamento della popolazione residente. La scelta rientra nell'elevata discrezionalità dell'amministrazione nella pianificazione urbanistica e non è stata ritenuta manifestamente irragionevole. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 267/2000
La norma è stata invocata per delimitare la competenza comunale; il giudice ha escluso che la variante ecceda tale competenza, poiché i suoi effetti edificatori restano circoscritti al territorio comunale.
art. 13 l.r. Valle d'Aosta n. 54/1998
La disposizione è stata richiamata a sostegno della tesi del limite territoriale delle competenze comunali, tesi non accolta per la distinzione tra elementi fattuali della disciplina e ambito territoriale di efficacia.
art. 2 Statuto del Comune di Courmayeur
È stato invocato per sostenere l'incompetenza comunale rispetto a fatti riferiti al territorio nazionale; il giudice ha ritenuto che la disciplina resti territorialmente efficace nel Comune.
art. 11, comma 3, l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998
Il piano regolatore generale «definisce l’organizzazione dell’intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità».
La norma non impedisce al PRG di utilizzare come presupposto elementi riferiti anche all'esterno del territorio comunale, purché la disciplina urbanistica produca effetti esclusivamente entro i confini comunali.
art. 21 NTA del PRG vigente, nella versione modificata dalla variante
Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare non siano proprietari a titolo esclusivo o usufruttuari di altre unità abitative residenziali in tutto il territorio nazionale.
Il requisito nazionale può essere utilizzato per delimitare, nell'ambito comunale, l'accesso alla disciplina urbanistica più favorevole per la realizzazione della prima casa.
Massime di principio
- Una disciplina urbanistica comunale non esercita un potere ultraterritoriale per il solo fatto di attribuire rilevanza a situazioni o beni ubicati fuori dal territorio comunale, quando gli effetti prescrittivi della disciplina restano limitati all'attività edificatoria svolta entro i confini comunali.
- Nella pianificazione urbanistica, occorre distinguere tra l'ambito territoriale degli elementi fattuali che compongono la fattispecie normativa e l'ambito territoriale di efficacia della norma: il primo può essere più ampio del secondo, purché la regolazione resti riferita al territorio comunale.
- La scelta di subordinare l'accesso a una disciplina urbanistica di favore per la realizzazione della prima casa alla mancata proprietà di altre abitazioni può perseguire l'obiettivo di favorire il radicamento della popolazione residente e rientra nell'elevata discrezionalità comunale in materia di pianificazione urbanistica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte di pianificazione urbanistica non può sostituirsi alla valutazione amministrativa e può condurre all'annullamento solo in presenza, tra l'altro, di manifesta irragionevolezza; non è sufficiente il mero dissenso rispetto alla scelta compiuta.
- Il rigetto delle osservazioni presentate nella fase di formazione di una variante urbanistica è adeguatamente giustificato quando l'amministrazione espone la ratio urbanistica della disciplina e replica sostanzialmente ai rilievi, anche se non condivide la qualificazione prospettata dal privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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