Cassazione Penale, Sentenza n. 10331/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con ordinanza il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti di tre imputati per indeterminatezza dell'imputazione (il capo B rinviava al contenuto del capo A, poi escluso per prescrizione), disponendo la restituzione degli atti al GUP. Il GUP, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo abnorme la decisione del Tribunale e sostenendo che la questione avrebbe dovuto essere risolta mediante la procedura di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.). Il Procuratore generale, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, ha chiesto che la competenza fosse riconosciuta al GUP, richiesta condivisa dagli imputati.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha escluso che la declaratoria di nullità del Tribunale fosse abnorme. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio se l'imputazione è indeterminata e non può estendersi al dibattimento il meccanismo correttivo che nel processo penale spetta al GUP in fase di udienza preliminare. Ha inoltre rilevato che la procedura di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.) rientra nella competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Sulla base di ciò, e richiamando l'art. 28 c.p.p., la Corte ha affermato che la competenza alla trattazione del procedimento spetta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari e ha disposto la trasmissione degli atti al GUP con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Consente la trattazione scritta nel procedimento per conflitto di competenza; è stata utilizzata per procedere con memoria scritta del Procuratore generale.
artt. 28 e ss. c.p.p. (conflitto di competenza)
Normano il procedimento di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra giudici; la Corte ha applicato tali disposizioni per decidere sulla pretesa contrapposizione tra Tribunale e GUP e per assegnare la competenza alla trattazione.
art. 429 c.p.p., commi 1 lett. c) e 2
Il Tribunale ha invocato questa disposizione per dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio in caso di omessa enunciazione chiara e precisa del fatto contestato; la Corte ha confermato che, in caso di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità senza poter richiedere integrazioni al pubblico ministero in dibattimento.
art. 130 c.p.p.
Regola la correzione di errori materiali: la Corte ha osservato che tale rimedio appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (quindi è di competenza del giudice che ha disposto l'atto) e non può essere sostitutivamente applicato dal giudice del dibattimento per elidere una nullità dell'atto di impulso processuale.
art. 32, comma 2, c.p.p.
Prevede le comunicazioni da effettuare in caso di decisione sul conflitto; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al GUP con le comunicazioni previste da questa norma.
Massime di principio
- Il giudice del dibattimento, se rileva indeterminatezza o genericità dell'imputazione, è tenuto a dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.; non può in quella sede sollecitare il pubblico ministero a integrare la contestazione come avviene in fase di udienza preliminare.
- La procedura di correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) è rimedio del giudice che ha emesso il provvedimento e non può essere sostitutivamente utilizzata da un altro giudice per evitare la declaratoria di nullità.
- Non è automaticamente abnorme la decisione di un giudice di restituire gli atti al GUP per indeterminatezza dell'imputazione: tali provvedimenti rientrano nel sistema processuale e non determinano necessariamente una stasi del procedimento.
- In presenza di stasi processuale determinata dal contrasto formale tra due organi giudicanti, il conflitto di competenza è ammissibile e va risolto dall'organo superiore competente; la decisione può portare alla prevalenza della competenza del GUP per la prosecuzione del procedimento quando ciò sia coerente con le regole di ripartizione delle funzioni.
- Quando un capo di imputazione rinvia a un altro capo poi escluso (ad esempio per prescrizione), è concreto il rischio di omessa enunciazione del fatto; il giudice deve valutare la correttezza formale dell'imputazione e, se necessario, dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio.
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