Cassazione Penale, Ordinanza n. 21738/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/10/2024, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi dei reati di riciclaggio, occultamento e ricettazione, contestati all'imputato; 2) omessa applicazione della circostanza attenuante invocata con riferimento all'art. 648-bis, comma 4, c.p., sostenendo che la diminuente avrebbe dovuto operare. La Corte ha ritenuto il primo motivo reiterativo di doglianze già proposte in appello e diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; ha ritenuto il secondo motivo parimenti aspecifico perché riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale, che aveva escluso l'operatività della diminuzione invocata in presenza di un furto aggravato quale delitto presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano non specifiche o meramente riproduttive di questioni già dedotte in appello e correttamente disattese, e che il primo motivo mirava inammissibilmente a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis, comma 4, c.p.
La diminuente invocata non è stata ritenuta operante nel caso concreto, poiché il delitto presupposto era il furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
È stato indicato come delitto presupposto ostativo all'applicazione della circostanza attenuante invocata.
art. 648-bis c.p.
Richiamato in relazione al motivo sull'attenuante, nell'ambito della contestazione dei reati patrimoniali oggetto di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o della credibilità delle fonti di prova, poiché il controllo di legittimità riguarda soltanto la coerenza logico-giuridica della motivazione.
- È aspecifico il motivo che reitera una doglianza già disattesa dal giudice di merito senza indicare un reale errore di diritto o un vizio motivazionale effettivo.
- La circostanza attenuante invocata in relazione al reato di riciclaggio non opera quando, secondo l'accertamento di merito non censurabile in cassazione, ricorre come delitto presupposto un furto aggravato che esclude l'applicazione della diminuente nei termini dedotti dalla difesa.
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