Cassazione Penale, Sentenza n. 30379/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impiugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare della custodia in carcere: il ricorrente contestava la mancata applicazione della "fattispecie lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 rispetto al capo 1) (detenzione illecita di 210,46 grammi lordi di cocaina), deducendo violazione dell'art. 73, comma 5 e vizio cumulativo della motivazione per aver valutato solo il dato ponderale senza considerare l'assenza di elementi qualitativi e la natura rudimentale e non organizzata dell'attività illecita.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere stato proposto in termini generici rispetto alla valutazione complessiva operata dall'ordinanza, che ha preso in considerazione sia il dato ponderale che le modalità della condotta (collaborazione con altro soggetto con problemi psichici e tentativo di eludere i controlli). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 51063/2018) secondo cui la qualificazione nella "fattispecie lieve" richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti i parametri normativamente rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il ricorso è respinto come inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
L'art. 73 disciplina i reati relativi agli stupefacenti; il comma 5 definisce la "fattispecie lieve" e richiede un giudizio favorevole su tutti i parametri elencati (quantità, mezzi e modalità dell'azione) per la sua applicazione. La Corte ha ritenuto che non sia sufficiente il solo dato ponderale se non valutati anche gli altri elementi.
Codice penale
Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 337 (resistenza a pubblico ufficiale) sono richiamati come norme penali rilevanti per la contestazione di concorso di persone e comportamento di resistenza; la misura cautelare è stata applicata in relazione ai capi di imputazione che richiamano tali norme.
Ordinanza Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo Ciro)
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'inquadramento nella fattispecie lieve richiede una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti e che la motivazione debba esplicitare il vaglio di tutti gli aspetti normativamente pertinenti; il giudice deve spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente attribuita a taluni indici.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norme procedurali in materia di svolgimento del procedimento (richiamate in relazione al procedimento di impugnazione avanti alla Corte); indicate come disciplina procedurale applicata al caso.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto gli adempimenti in conformità a tale norma.
Massime di principio
- La qualificazione come "fattispecie lieve" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva: il mero dato ponderale non è sufficiente; occorre valutare anche qualità, modalità, mezzi, finalità e contesto dell'attività illecita.
- In sede di impugnazione contro misure cautelari è necessario formulare censure specifiche e circostanziate: deduzioni generiche sulla mancata qualificazione del fatto possono essere dichiarate inammissibili.
- La motivazione del giudice deve esplicitare il vaglio su tutti gli indici rilevanti per la fattispecie lieve; l'assenza di una tale motivazione riduce le possibilità di successo dell'impugnazione solo se la decisione originaria abbia comunque dimostrato di aver considerato i parametri richiesti.
- Il coinvolgimento di altri soggetti (in particolare se con vulnerabilità) e il tentativo di eludere i controlli sono elementi che ostano all'applicazione della fattispecie lieve e rafforzano la legittimità della custodia cautelare.
- Per impugnare efficacemente una custodia cautelare per droga, il difensore dovrebbe produrre o indicare elementi concreti (es. prove sulla destinazione d'uso personale, mancanza di organizzazione, assenza di profitti, analisi qualitative dello stupefacente) che consentano di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti della fattispecie lieve.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta anche l'onere delle spese processuali e può comportare sanzioni economiche (cassa delle ammende); pertanto è opportuno valutare la solidità delle censure prima di proporre ricorso.
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