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Sentenza

Sentenza n. 1823/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 1926/2025 pubblicata il 23.04.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202504504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1926/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, per il beneficio della carta docente relativo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'inottemperanza, fosse ordinato il pagamento delle somme dovute, fosse nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e fosse disposta la condanna alle spese. Il giudice ha verificato che il titolo aveva efficacia di giudicato, che l'inadempimento non era stato adeguatamente contestato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'azione esecutiva coattiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli ulteriori accessori, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere ricalcolati secondo il contenuto del titolo, la legge e gli artt. 1283 e seguenti c.c., verificandone misura e decorrenza. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo definitivo e adottare gli atti necessari al pagamento; non gli è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti definitivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Disciplina i limiti applicabili a interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese nel processo amministrativo e del richiamo alle norme processuali civili applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l'amministrazione obbligata non abbia dato esecuzione al comando giudiziale, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non ridetermina costitutivamente il diritto di credito già accertato dal giudicato, ma assicura la concreta soddisfazione del diritto nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • I conteggi delle somme dovute predisposti dal creditore non vincolano l'amministrazione esecutrice: capitale residuo, interessi e relative decorrenze devono essere verificati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva può essere subordinata a un'apposita istanza del creditore dopo la scadenza del termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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