Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22037/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi relativi ad attività di progettazione e direzione dei lavori eseguiti per una società committente. In primo grado l'ingiunzione era stata confermata; in appello, però, la società aveva ottenuto la revoca del decreto, invocando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per gravi difetti nell'esecuzione dell'opera, in particolare il cedimento di una soletta di un balcone, attribuito a imbarcamento della struttura lignea e a intempestivo disarmo, con conseguente minor valore del manufatto quantificato in € 6.916,00. La Corte d'appello aveva ritenuto che i compensi risultanti da alcune fatture fossero già stati pagati e che il residuo credito fosse estinto per compensazione con il minor valore dell'opera difettosa. Il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1460 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'eccezione di inadempimento non fosse ammissibile perché la controparte aveva prima negato la prestazione e perché l'opera sarebbe stata collaudata e accettata; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che l'eccezione avrebbe potuto riguardare solo una parte del compenso riferita alla direzione lavori, mentre il professionista aveva svolto anche altre prestazioni; 3) violazione dell'art. 1460 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse di fatto affermato una responsabilità oggettiva del professionista senza accertare specifici profili di negligenza o una condotta alternativa idonea a evitare il danno; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 1193 c.c. e 115 c.p.c., contestando la ricostruzione dell'imputazione dei pagamenti e sostenendo che le fatture prodotte dalla società dimostrassero rapporti professionali ulteriori cui riferire le somme versate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva questioni non risultanti come già dedotte e trattate nei precedenti gradi di merito, ricordando che in cassazione non possono proporsi questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato un vizio relativo alle modalità di svolgimento della direzione lavori e legittimamente aveva compensato il residuo credito professionale con il costo necessario a eliminare integralmente i difetti dell'opera, senza introdurre fatti nuovi. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che la Corte d'appello aveva individuato sia il nesso causale tra condotta e difetto dell'opera, sia specifici profili di negligenza del direttore dei lavori, il quale è tenuto a operare con la diligenza qualificata propria della prestazione professionale e a vigilare sulla corretta esecuzione tecnica dell'opera. Ha infine respinto il quarto motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva esaminato puntualmente la documentazione contabile e che il ricorrente non aveva confutato adeguatamente la ricostruzione dei pagamenti né provato che le somme fossero imputabili a rapporti diversi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è stata ritenuta utilizzabile in relazione all'inadempimento del professionista nella direzione lavori, purché il difetto dell'opera sia causalmente collegato alla prestazione resa.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice qualifica il vizio dedotto senza introdurre nuovi fatti o nuovi temi di indagine rispetto alle allegazioni di parte.

  • art. 2697 c.c.

    Chi invoca l'estinzione del credito per imputazione diversa dei pagamenti deve allegare e provare il rapporto cui le somme andrebbero riferite; il creditore può contestare la diversa imputazione.

  • art. 1193 c.c.

    In tema di imputazione dei pagamenti, la prova della riferibilità delle somme a un diverso debito deve emergere da elementi idonei e specifici.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione di merito può fondarsi sulle risultanze documentali acquisite e non è sindacabile in cassazione se sorretta da apprezzamento di fatto non illogico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dovuto, in caso di rigetto del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di fatto o questioni giuridiche che presuppongono accertamenti fattuali non compiuti nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e quando la questione sia stata già proposta.
  • L'eccezione di inadempimento può essere opposta anche al professionista incaricato della direzione lavori quando il difetto dell'opera sia riconducibile alle modalità dell'attività svolta e il costo di eliminazione dei vizi rappresenti il controvalore del danno subito dal committente.
  • La responsabilità del direttore dei lavori va valutata secondo la diligenza qualificata richiesta dalla prestazione professionale: egli deve controllare la conformità dell'esecuzione al progetto, al capitolato e alle regole tecniche, adottando gli accorgimenti necessari a prevenire difetti costruttivi.
  • Nel conflitto tra credito professionale e controcredito risarcitorio del committente, il giudice può operare la compensazione economica tra somme dovute e costi necessari a eliminare i difetti, purché accerti il nesso causale e il quantum del pregiudizio.
  • In tema di imputazione dei pagamenti, la parte che sostiene la riferibilità delle somme a rapporti diversi da quello azionato deve fornire prova specifica di tale diversa imputazione; in difetto, la ricostruzione del giudice di merito sulla base delle fatture e degli acconti versati è insindacabile se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioniInadempimentoMora
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.