Sentenza n. 154/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. a) del provvedimento (se esistente), di data ed estremi ignoti, con il quale Poste Italiane S.p.a. ha disposto un’ulteriore riduzione dei giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Acquavella (frazione del ricorrente Comune), prevedendone la chiusura anche per il lunedì della quinta settimana di ogni mese [recte: dei mesi che hanno una quinta settimana (gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre)]; b) in ogni caso, della mera condotta/comportamento mediante cui Poste Italiane Spa ha ulteriormente ridotto i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Acquavella (frazione del ricorrente Comune), attuandone la chiusura anche per il lunedì della quinta settimana di ogni mese [recte: dei mesi in cui si ha una quinta settimana (gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre)]; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ulteriore riduzione dei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio postale di Acquavella, con chiusura anche il quinto lunedì del mese, mediante provvedimento o comportamento di Poste Italiane
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato il provvedimento, ove esistente, con il quale Poste Italiane avrebbe disposto la chiusura dell’ufficio postale di Acquavella anche il quinto lunedì dei mesi aventi cinque settimane, contestando altresì la relativa condotta materiale e ogni atto connesso o conseguente. Dal testo non emergono specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito. Il ricorso comprendeva anche un’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio Poste Italiane ha comunicato di avere modificato l’organizzazione dell’ufficio, mantenendolo aperto il quinto lunedì del mese e prevedendo la chiusura il lunedì e il mercoledì della terza settimana e il lunedì della quarta settimana. Il Comune ha riconosciuto che la propria pretesa era stata integralmente soddisfatta. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla legittimità della condotta o dell’eventuale provvedimento impugnato. Le spese sono state integralmente compensate, in deroga al criterio della soccombenza virtuale, considerando la natura della controversia e la sostanziale collaborazione di Poste Italiane nella definizione del contenzioso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’integrale soddisfazione della pretesa del Comune nel corso del giudizio.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione all’istanza proposta contestualmente al ricorso; il testo non indica una specifica decisione autonoma su tale istanza.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione o il soggetto resistente modifica la propria condotta in modo da soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’utilità concreta di una pronuncia di merito sulla legittimità dell’atto o del comportamento impugnato.
- In presenza di una definizione del contenzioso determinata dalla collaborazione della parte resistente e in ragione della natura della controversia, il giudice può compensare integralmente le spese anche in deroga al criterio della soccombenza virtuale.
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