Cassazione Penale, Ordinanza n. 34763/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 marzo 2026, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord dell’11 settembre 2025 e accogliendo la concorde richiesta formulata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta agli imputati per i reati contestati. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., omessa o carente motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse accertato i fatti rilevanti né giustificato l’applicabilità delle disposizioni contestate; il secondo deduceva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Entrambe le doglianze erano già state formulate in appello e poi rinunciate contestualmente alla richiesta di concordato sulla pena. Non è stato dedotto che fosse stata irrogata una pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che, contro una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammesso soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione del giudice rispetto all’accordo. Le doglianze proposte riguardavano invece motivi di appello espressamente rinunciati con la richiesta concordata di rideterminazione della pena e, pertanto, non potevano essere riproposte in cassazione; non ricorreva l’eccezione della pena illegale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno, complessivamente indicati dal dispositivo come somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello è circoscritto ai vizi riguardanti la formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero e l’eventuale difformità della pronuncia rispetto alla richiesta concordata.
Ma il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati è parimenti inammissibile, salvo il solo caso – che non è stato dedotto nella specie – di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia
Non possono essere riproposte in cassazione le doglianze relative a motivi d’appello rinunciati nell’ambito dell’accordo sulla pena; fa eccezione il caso di pena illegale. La cognizione della Corte di cassazione resta limitata ai motivi non rinunciati.
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata all’esito del concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o alla difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto concordato.
- Le doglianze formulate in appello e poi rinunciate contestualmente alla richiesta concordata di rideterminazione della pena non possono essere riproposte con ricorso per cassazione; la cognizione del giudice di legittimità è limitata ai motivi non rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale.
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