Cassazione Civile, Ordinanza n. 04975/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione dell'imposta di successione, a sua volta collegato a una dichiarazione integrativa di successione. La contribuente, quale coerede, aveva impugnato prima la cartella dinanzi alla CTP, che aveva rigettato il ricorso, e poi aveva proposto appello alla CTR del Lazio, la quale, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva nuovamente respinto il gravame ritenendo sufficiente, per la cartella, una motivazione sintetica perché atto meramente esecutivo della riscossione. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 54/1992 e 111 Cost. e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR non aveva esaminato l'inesistenza della dichiarazione integrativa di successione del 2011 e aveva erroneamente limitato il riesame ai soli profili già investiti dall'impugnazione dell'atto presupposto, nonostante il rinvio disposto dalla Corte imponesse il riesame del merito; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 35 d.P.R. n. 636/1972 e l. n. 248/2005, per avere la CTR acquisito d'ufficio una sentenza resa in altro giudizio, non concernente la ricorrente, e per averne tratto elementi decisivi. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dal giudice di merito; ha inoltre rilevato la non pertinenza delle norme invocate e l'inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la CTR poteva legittimamente acquisire d'ufficio documenti e sentenze per verificare la fondatezza della pretesa tributaria, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, e la censura relativa all'asserita mancanza in atti della sentenza acquisita non era scrutinabile nei termini prospettati, potendo al più integrare un errore revocatorio. Non essendosi costituita l'Agenzia delle Entrate, la Corte non ha pronunciato sulle spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 54/1992
richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma ritenuto non pertinente poiché attiene alla forma dell'appello
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di motivazione; la Corte osserva che, al più, il comma 6 impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
la Corte distingue tra violazione di legge e censura di merito; esclude inoltre la deducibilità del vizio ex n. 5 in presenza di doppia conforme
art. 2729 c.c.
richiamato per evidenziare che il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito attiene alla valutazione delle prove, non alla violazione di legge
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme preclude la censura per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
attribuisce alle commissioni tributarie un potere discrezionale di acquisizione d'ufficio dei documenti necessari, esercitabile nei limiti dei fatti dedotti dalle parti
art. 35 d.P.R. n. 636/1972
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte
L. n. 248/2005
richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo autonomo nella decisione
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'eventuale errore sulla presenza in atti di un documento è prospettato dalla Corte come errore revocatorio, deducibile solo con revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in una dedotta violazione di legge: l'erronea lettura delle risultanze istruttorie integra, di regola, un vizio motivazionale o una censura di merito, non una falsa applicazione della norma sostanziale o processuale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando ricorre una decisione di doppia conforme fondata sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali di causa.
- Nel processo tributario le commissioni possono acquisire d'ufficio documenti e elementi di giudizio, ma tale potere è discrezionale e deve comunque muoversi entro i fatti allegati dalle parti; esso non può sopperire al difetto di allegazione o prova del contribuente.
- L'acquisizione officiosa di un documento o di una sentenza è legittima quando sia funzionale alla decisione sulla legittimità della pretesa fiscale; l'eventuale contestazione circa l'esistenza in atti del documento, se fondata su un errore percettivo del giudice, può integrare errore revocatorio e non vizio denunciabile con ricorso per cassazione ordinario.
- Quando la parte non trascrive nel ricorso il contenuto del documento o della sentenza di cui lamenta l'erronea valutazione, il controllo di legittimità è impedito per difetto di autosufficienza.
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