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Sentenza

Sentenza n. 729/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, del provvedimento Numero -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-in data -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Firenze, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011, ha applicato a -OMISSIS- -OMISSIS-la misura di prevenzione del c.d. “Foglio di Via Obbligatorio” facendole divieto di fare ritorno nel Comune di Campi Bisenzio (FI) per la durata di anni quattro con contestuale ingiunzione a lasciare il Comune di Campi Bisenzio (FI) entro 24 ore dalla notifica del provvedimento medesimo, nonché di ogni atto presupposto e conseguente, con vittoria di spese e compensi professionali

Giustizia amministrativa202501124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Campi Bisenzio per quattro anni e ordine di lasciare il Comune entro 24 ore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, deducendo, da un lato, eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; dall’altro, violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 e difetto dei presupposti, sostenendo l’assenza della propria pericolosità sociale, dell’appartenenza alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), e del pericolo per la sicurezza pubblica. In particolare, ha contestato la rilevanza dell’arresto per rapina impropria, osservando di essere stata rimessa in libertà dal Tribunale per mancanza di gravità indiziaria e sostenendo che non fosse stata provata l’aggressione al vigilante né la configurabilità della rapina. L’Amministrazione ha invocato l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale e le esigenze di celerità proprie della misura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai presupposti sostanziali, ha ritenuto che la rimessione in libertà nella fase cautelare penale non escluda la possibilità per l’autorità amministrativa di valutare autonomamente la condotta materiale. Inoltre, l’ordinanza penale e la successiva assoluzione dalla rapina impropria non avrebbero escluso la realizzazione di una condotta almeno riconducibile al tentativo di furto, essendo venuto meno l’elemento della minaccia tipico della rapina; la mancata querela avrebbe impedito ulteriori approfondimenti sul furto. Tale episodio, valutato insieme ai numerosi precedenti di polizia per reati tra cui rapina, furto aggravato, furto con destrezza, minaccia, violenza privata, atti persecutori, diffamazione e lesioni personali, è stato ritenuto sufficiente a evidenziare una propensione alla commissione di reati riconducibili all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011. Il provvedimento è stato quindi considerato adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica e urbana. È stata respinta anche la censura procedimentale: il foglio di via obbligatorio, per la funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa, non richiede di regola la comunicazione di avvio del procedimento; nel caso concreto, l’Amministrazione aveva comunque evidenziato esigenze di celerità ulteriormente corroborate dalla pluralità dei precedenti. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011

    Gli elementi di fatto e i precedenti di polizia possono fondare il giudizio amministrativo di pericolosità sociale richiesto per il foglio di via obbligatorio, anche senza una condanna penale definitiva, purché la valutazione sia concreta, complessiva e adeguatamente motivata.

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    La categoria di pericolosità rilevante comprende la propensione concreta alla commissione di reati, desumibile dalla valutazione complessiva di episodi e precedenti, anche quando la condotta non sia stata definitivamente accertata come lo specifico reato contestato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per il foglio di via obbligatorio, poiché la misura ha funzione cautelare ed è caratterizzata da urgenza in re ipsa; nel caso concreto ricorrevano comunque esigenze di celerità.

  • artt. 110 e 628, comma 2, c.p.

    La valutazione amministrativa può considerare la condotta materiale sottostante all’imputazione per rapina impropria anche se l’autorità penale ha escluso la gravità indiziaria o l’elemento della minaccia, purché residuino elementi indicativi almeno di una condotta di furto o tentativo di furto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate unitamente alla normativa nazionale per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di pericolosità sociale posto a fondamento del foglio di via obbligatorio è autonomo rispetto all’accertamento penale: la mancata applicazione o il venir meno di una misura cautelare penale, così come l’assoluzione dal più grave reato contestato, non impediscono all’autorità di valutare i fatti materiali e gli elementi complessivi disponibili ai fini preventivi.
  • Il foglio di via obbligatorio può essere legittimamente fondato anche su precedenti di polizia e su un singolo episodio significativo, purché la motivazione individui concretamente gli elementi dai quali desumere una propensione alla commissione di reati e il pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica.
  • La funzione preventiva del foglio di via obbligatorio non richiede l’accertamento di una condotta già immediatamente lesiva dei beni tutelati, ma una concreta propensione dell’interessato a comprometterli; il minor grado di prova rispetto alla responsabilità penale deve essere compensato dalla dimostrazione della specifica condizione di pericolosità prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione del foglio di via obbligatorio, trattandosi di misura cautelare caratterizzata da urgenza in re ipsa e diretta a rimuovere una situazione attuale e grave di pericolo per la pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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