Sentenza n. 163/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 210/2024 emessa dal Tribunale di Fermo - Sezione lavoro - emessa il 20.09.2024 nell'ambito del proc. R.G. n. 417/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione lavoro, n. 210/2024, regolarmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici individuati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità del credito né allegare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita in giudizio e non accompagnata dalla prova dell'adempimento, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere autorizzato ad adottare, direttamente o tramite funzionario delegato, tutti gli atti contabili e organizzativi necessari all'adempimento, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti.
- La condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.
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