Regolamento (UE) 2024/1358
Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma integralmente Eurodac, estendendone le finalità oltre l’originaria logica Dublino: non solo determinazione dello Stato competente in materia di asilo, ma anche supporto a reinsediamento, ammissione umanitaria, contrasto dell’immigrazione irregolare, identificazione dei minori e accesso mirato per prevenzione e repressione di terrorismo e reati gravi. Il sistema integra dati biometrici e alfanumerici, immagini del volto e, se disponibile, copia di documenti, con regole dettagliate su raccolta, confronto, conservazione, cancellazione, contrassegno e sicurezza. Il regolamento disciplina inoltre interoperabilità con ETIAS e VIS, rapporti con CIR/EES, tutele rafforzate in materia di protezione dei dati e divieti di trasferimento verso paesi terzi, salvo eccezioni limitate per rimpatrio.
Istituisce il sistema Eurodac per il confronto di dati biometrici e alfanumerici a fini di asilo, ammissione umanitaria, controllo dell’immigrazione irregolare, protezione dei minori, interoperabilità con altri sistemi UE e accesso per finalità di contrasto.
Ambito di applicazione
Si applica, dal 12 giugno 2026, agli Stati membri vincolati dal regolamento (con esclusione della Danimarca e dell’Irlanda, secondo i rispettivi protocolli) e riguarda cittadini di paesi terzi e apolidi: richiedenti protezione internazionale, persone registrate per procedure di ammissione/reinsediamento, persone rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare delle frontiere esterne, persone in soggiorno irregolare, persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, beneficiari di protezione temporanea e minori a partire dai sei anni. Include inoltre l’accesso di autorità designate degli Stati membri, autorità di verifica, unità nazionali ETIAS, autorità competenti per i visti, eu-LISA, Europol e, in misura limitata, l’interoperabilità con CIR, ETIAS, VIS, EES e altri sistemi; esclude però la trasmissione o messa a disposizione dei dati a paesi terzi, salvo le deroghe specifiche per il rimpatrio e i paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) 2024/1351. L’articolo 26 sui beneficiari di protezione temporanea si applica solo dal 12 giugno 2029; la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e le equivalenti protezioni nazionali restano escluse dall’ambito applicativo.
Regolamento (UE) 2024/1358 - Eurodac
Il regolamento istituisce il nuovo sistema Eurodac come banca dati europea per il confronto di dati biometrici e alfanumerici nel quadro delle politiche di asilo, migrazione, reinsediamento e cooperazione di polizia. La disciplina non si limita alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, ma estende il perimetro a movimenti secondari, immigrazione irregolare, protezione dei minori, ammissione umanitaria, protezione temporanea e accessi a fini di contrasto, nel rispetto dei diritti fondamentali e della normativa UE sulla protezione dei dati.
Ambito soggettivo e finalità operative
Eurodac riguarda cittadini di paesi terzi e apolidi che rientrano in categorie tipizzate: richiedenti protezione internazionale, persone registrate per ammissione umanitaria o reinsediamento, persone rintracciate alla frontiera esterna, persone in soggiorno irregolare, persone sbarcate in operazioni di ricerca e soccorso, beneficiari di protezione temporanea e minori a partire dai sei anni. Il sistema serve a identificare le persone, verificare eventuali domande presentate in altri Stati membri, rilevare trasferimenti di competenza e supportare l’applicazione dei regolamenti (UE) 2024/1351 e 2024/1350, della direttiva 2001/55/CE e delle regole su ETIAS e VIS.
Struttura del sistema e interoperabilità
L’Eurodac è composto da un sistema centrale, un’infrastruttura di comunicazione sicura e cifrata, il CIR e collegamenti con il portale di ricerca europeo. eu-LISA è responsabile della gestione operativa 24/7, della continuità operativa e della manutenzione; la Commissione gestisce gli aspetti dell’infrastruttura di comunicazione non affidati a eu-LISA. Il regolamento prevede interoperabilità con ETIAS, VIS ed EES e consente statistiche intersistemiche basate sui dati di tali sistemi.
Raccolta dei dati e termini
Gli Stati membri devono rilevare impronte digitali e immagini del volto, oltre ai dati alfanumerici e, se disponibile, a una copia a colori di un documento di identità o di viaggio con indicazione di autenticità. Le scadenze sono generalmente di 72 ore per richiedenti protezione internazionale, persone rintracciate alla frontiera esterna, persone in soggiorno irregolare e persone sottoposte a procedure di ammissione/reinsediamento; per i beneficiari di protezione temporanea il termine è di 10 giorni; per la protezione temporanea la disciplina entra però in applicazione solo dal 12 giugno 2029. Sono previste deroghe per salute, problemi tecnici e, per gli sbarchi SAR, per afflusso improvviso.
Minori e garanzie procedurali
Per i minori dal sesto anno di età il regolamento impone cautele rafforzate: operatori specificamente formati, accompagnamento da un adulto o da un rappresentante, assenza di forza nei confronti dei minori salvo limiti estremi e proporzionati, e centralità dell’interesse superiore del minore. I dati dei minori sotto i 14 anni possono essere usati a fini di contrasto solo in casi ulteriormente aggravati rispetto alla disciplina ordinaria, e in particolare per reati gravi o tratta a danno di minori.
Confronto dei dati e accesso a fini di contrasto
I dati trasmessi sono confrontati automaticamente, con prevalenza dell’identificazione basata sulle impronte digitali; quando queste non sono idonee o non sono disponibili, si può procedere con l’immagine del volto. L’accesso a fini di contrasto è consentito soltanto in casi specifici, su richiesta motivata, previa verifica della necessità e proporzionalità, dopo controlli preliminari nelle banche dati nazionali e, di regola, nei sistemi degli altri Stati membri. Europol dispone di un accesso analogo ma più ristretto, nei limiti del proprio mandato e con autorizzazione dello Stato membro d’origine per l’utilizzo successivo delle informazioni ottenute.
Conservazione, contrassegno e cancellazione
I tempi di conservazione sono differenziati per categoria: dieci anni per i richiedenti protezione internazionale; cinque anni per i casi di ammissione positiva, soggiorno irregolare, frontiera esterna, ricerca e soccorso e ammissione umanitaria; tre anni per alcuni casi di rifiuto o interruzione della procedura di ammissione; un anno per i beneficiari di protezione temporanea, prorogabile annualmente. L’Eurodac consente anche il contrassegno dei dati quando la protezione internazionale è stata riconosciuta o quando è stato rilasciato un titolo di soggiorno, con effetti sulle consultazioni a fini di contrasto fino alla cancellazione automatica.
Protezione dei dati, diritti e controlli
Il regolamento dettaglia obblighi informativi, diritti di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e limitazione, nonché il ruolo delle autorità nazionali di controllo e del Garante europeo della protezione dei dati. Vieta, in linea di principio, il trasferimento dei dati ottenuti dall’Eurodac verso paesi terzi, organizzazioni internazionali o privati; ammette tuttavia, in via eccezionale e con condizioni rigorose, il trasferimento verso paesi terzi per agevolare l’identificazione ai fini del rimpatrio. Sono inoltre previste rigorose misure di sicurezza, registrazione delle operazioni, responsabilità per danni e sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive.
Entrata in vigore e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 12 giugno 2026, fatta eccezione per l’articolo 26 sui beneficiari di protezione temporanea, applicabile dal 12 giugno 2029. Dal 12 giugno 2026 è abrogato il regolamento (UE) n. 603/2013, cui il nuovo testo subentra integralmente con la relativa tavola di concordanza.
Disposizioni principali
Finalità e funzioni di Eurodac
L’articolo 1 istituisce Eurodac come sistema comune per sostenere il sistema di asilo, applicare il regolamento (UE) 2024/1350, controllare l’immigrazione irregolare e i movimenti secondari, proteggere i minori, consentire richieste di confronto a fini di contrasto, supportare ETIAS e VIS, produrre statistiche e contribuire all’attuazione della direttiva 2001/55/CE.
Categorie di persone e definizioni
L’articolo 2 definisce richiedenti protezione internazionale, persone registrate per ammissione, beneficiari di protezione internazionale e temporanea, soggiorno irregolare, riscontro positivo, dati biometrici, dati alfanumerici, reato di terrorismo, reato grave, serie di dati e minore. Le definizioni del GDPR, della direttiva (UE) 2016/680 e dei regolamenti asilo si applicano per rinvio, secondo l’ambito del trattamento.
Architettura del sistema e gestione operativa
L’articolo 3 struttura Eurodac in un sistema centrale, infrastruttura di comunicazione cifrata, CIR e collegamenti sicuri con il portale di ricerca europeo; le serie di dati relative alla stessa persona sono collegate in sequenza. L’articolo 4 attribuisce a eu-LISA la gestione operativa 24/7, incluse manutenzione, continuità operativa, uso di dati reali a fini di test in condizioni rigorose, e ripartisce tra eu-LISA e Commissione i compiti sull’infrastruttura di comunicazione.
Accesso a fini di contrasto
Gli articoli 5-7 disciplinano le autorità designate e di verifica degli Stati membri e di Europol, con punti di accesso nazionali/europol, elenchi ufficiali e garanzia di indipendenza della verifica. L’accesso è consentito solo in casi specifici, su richiesta motivata, dopo controlli preventivi nelle banche dati nazionali e, di regola, nei sistemi degli altri Stati membri; in urgenza è ammessa la verifica a posteriori.
Interoperabilità con ETIAS e VIS
Gli articoli 8-11 prevedono il collegamento con il portale di ricerca europeo dal 12 giugno 2026, l’uso di Eurodac per verifiche ETIAS e per la verifica manuale dei riscontri positivi VIS, con accesso in sola lettura delle unità nazionali ETIAS e delle autorità competenti per i visti.
Statistiche e dati intersistemici
L’articolo 12 impone a eu-LISA statistiche mensili e annuali, incluse quelle su richiedenti, movimenti, soggiorno irregolare, ammissione, reinsediamento, protezione temporanea, contrassegni e accessi a fini di contrasto. Prevede anche statistiche intersistemiche mensili tratte da Eurodac, VIS, ETIAS ed EES, con contenuto definito da atti di esecuzione della Commissione.
Obbligo di rilevamento biometrico e regole speciali per i minori
Gli articoli 13 e 14 impongono il rilevamento delle impronte e dell’immagine del volto per le persone interessate, dal sesto anno di età, con misure nazionali effettive, proporzionate e dissuasive, anche coercitive in ultima istanza, nel rispetto della dignità e dell’interesse superiore del minore. Per i minori sono previste formazione degli operatori, accompagnamento da adulto/facilitatore e limiti stringenti all’uso dei dati a fini di contrasto, specie sotto i 14 anni.
Richiedenti protezione internazionale
Gli articoli 15-17 disciplinano il rilevamento e la trasmissione entro 72 ore dei dati biometrici e alfanumerici dei richiedenti, con eccezioni per salute, problemi tecnici e assistenza da parte di squadre Frontex o esperti asilo. Sono registrati dati anagrafici, documenti, numero di riferimento, date rilevamento/trasmissione, eventuali segnali di sicurezza, esiti di rigetto e assistenza al rimpatrio; vi sono aggiornamenti su Stato membro competente, arrivo, uscita e allontanamento.
Ammissione umanitaria e reinsediamento
Gli articoli 18-21 disciplinano persone registrate per procedure di ammissione nel quadro dell’Unione e persone ammesse in programmi nazionali di reinsediamento. Sono previste trasmissione entro 72 ore o, per taluni casi, al più tardi prima della decisione, registrazione della decisione di ammissione/rifiuto/interruzione, conservazione dei dati e possibilità di rilevamento da parte di altri Stati membri, dell’Agenzia UE per l’asilo o di organizzazioni internazionali, senza accesso diretto a Eurodac.
Attraversamento irregolare, soggiorno irregolare e ricerca e soccorso
Gli articoli 22-24 impongono il rilevamento e la trasmissione entro 72 ore, con possibili proroghe per salute, problemi tecnici o, per gli sbarchi SAR, afflusso improvviso fino a un mese, dei dati di chi è rintracciato alla frontiera esterna, soggiorna irregolarmente o è sbarcato dopo ricerca e soccorso. Sono registrati anche documenti, eventuale rimpatrio/allontanamento, ricollocazione, RVA&R e segnali di sicurezza.
Ricollocazione e protezione temporanea
L’articolo 25 aggiorna Eurodac con l’indicazione dello Stato membro di ricollocazione e con la data di arrivo. L’articolo 26 prevede il rilevamento e la trasmissione dei dati dei beneficiari di protezione temporanea entro 10 giorni dalla registrazione; questa disciplina si applica dal 12 giugno 2029 e contiene riferimenti alla decisione di esecuzione del Consiglio e ai motivi di esclusione della direttiva 2001/55/CE.
Confronto, contrassegno, conservazione e cancellazione
Gli articoli 27-31 regolano i confronti automatici di impronte e immagini del volto, la prevalenza dei riscontri utili all’asilo, il contrassegno dei dati di beneficiari di protezione internazionale, soggiornanti irregolari e sbarcati SAR, e i termini di conservazione: 10 anni per i richiedenti asilo, 5 anni per riconosciuti/procedure ammissione positive e altri casi, 3 anni per rifiuti di ammissione e procedure interrotte, 5 anni per irregolari e SAR, un anno per la protezione temporanea (prorogabile annualmente). È prevista la cancellazione automatica a scadenza e quella anticipata per acquisizione della cittadinanza.
Accesso, trasmissione, controlli e correzioni
Gli articoli 32-41 disciplinano la procedura di richiesta per il contrasto, i requisiti di accesso per autorità designate ed Europol, la comunicazione sicura, la verifica immediata dei riscontri positivi da parte di esperti, la trasmissione dei risultati e le modalità di accesso dei soli Stati membri d’origine ai dati da essi trasmessi. Sono previste correzioni di dati inesatti o illeciti, registrazione delle operazioni e regole sul formato, sui numeri di riferimento e sull’infrastruttura di comunicazione.
Diritti degli interessati e protezione dei dati
Gli articoli 42-47 prevedono obblighi informativi al momento del rilevamento, opuscolo comune, diritti di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e limitazione, con eventuali limitazioni per dati di sicurezza interna. Sono disciplinati i controlli delle autorità nazionali di protezione dati e del Garante europeo della protezione dei dati, nonché la revisione annuale di una quota delle richieste a fini di contrasto.
Sicurezza, responsabilità e divieti di trasferimento
Gli articoli 48-52 impongono misure tecniche e organizzative di sicurezza molto dettagliate, notifica degli incidenti, divieto generale di trasferimento a paesi terzi, organizzazioni internazionali o privati, con deroga per trasferimenti necessari al rimpatrio in condizioni rigorose e con accordo dello Stato membro d’origine. È prevista responsabilità per danni materiali e immateriali e risarcibilità secondo le regole del diritto nazionale o dei trattati.
Modifiche ad ETIAS e al quadro di interoperabilità
Gli articoli 53 e 54 modificano i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 per includere i dati e le funzioni di Eurodac nell’ETIAS, nel CIR, nel BMS comune e nel CRRS, adeguando anche le norme su registrazioni, consultazioni, accessi e comunicazione di dati. È previsto un rinvio espresso a Eurodac in varie definizioni e flussi interoperabili.
Spese, notifiche, monitoraggio e valutazione
Gli articoli 55-58 ripartiscono i costi tra bilancio UE, Stati membri ed Europol; impongono notifiche sulle autorità designate e di verifica entro il 12 settembre 2024; prevedono relazioni annuali di eu-LISA, studi sulla fattibilità del riconoscimento facciale entro il 12 giugno 2027 e una valutazione complessiva della Commissione entro il 12 giugno 2029 e poi ogni quattro anni, oltre a una valutazione specifica sull’articolo 26 entro il 12 giugno 2028.
Sanzioni, territorio, abrogazione ed entrata in vigore
Gli articoli 59-63 impongono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per gli usi illeciti dei dati Eurodac; limitano l’ambito territoriale ai territori in cui si applica il regolamento 2024/1351, con eccezioni per i dati legati al regolamento 2024/1350; abrogano il regolamento (UE) n. 603/2013 dal 12 giugno 2026; fissano l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 12 giugno 2026, salvo l’articolo 26 dal 12 giugno 2029.
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