Cassazione Civile, Ordinanza n. 21744/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo appello contro la decisione di primo grado. Con l’unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul computo del termine lungo per impugnare e sulla sospensione feriale dei termini, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente individuato come scaduto il termine il 20 dicembre 2021, mentre l’appello notificato il 21 dicembre 2021 era ancora tempestivo. La contestazione riguardava quindi il corretto calcolo del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., applicato al processo tributario, con aggiunta della sospensione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il termine lungo di impugnazione si computa per mesi, ex nominatione dierum, mentre la sospensione feriale si computa per giorni; applicando tali criteri, ha stabilito che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado il 20 maggio 2021 e in mancanza di notifica, il termine per appellare scadeva il 21 dicembre 2021, non il 20 dicembre 2021. Ne è derivata la tempestività dell’appello della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame dell’appello e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per censurare la violazione di legge nel calcolo del termine di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione va calcolato per mesi, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale.
art. 155, commi 1 e 2, c.p.c.
Il comma 2 rileva per la computazione dei termini mensili/annuali; il comma 1 per il computo dei giorni di sospensione feriale.
art. 2963, commi 2 e 4, c.c.
Concorre al criterio di computo civile dei termini, secondo il sistema ex nominatione dierum per i termini mensili o annuali.
art. 1, legge n. 742/1969
La sospensione feriale dei termini processuali si computa in giorni e incide sull’allungamento del termine di impugnazione.
art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario il termine lungo per impugnare è quello semestrale richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. si computa per mesi, secondo il criterio ex nominatione dierum, e scade alla mezzanotte del giorno corrispondente a quello iniziale, indipendentemente dal numero effettivo di giorni compresi nel periodo.
- La sospensione feriale dei termini processuali si computa invece per giorni; quando incide su un termine lungo di impugnazione, deve essere sommata al termine semestrale secondo il diverso criterio del computo ex numeratione dierum.
- Nel calcolo della tempestività dell’impugnazione occorre distinguere tra il regime del termine base e quello della sospensione feriale: l’errore nel computo anche di un solo giorno può determinare l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
- Nel processo tributario, la verifica della tempestività dell’appello contro la sentenza di primo grado deve essere effettuata applicando con precisione il termine lungo semestrale e la sospensione feriale, pena la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardivo un gravame tempestivo.
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